| 1. Il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della
legge 17 dicembre 1986, n. 904, è sostituito dai seguenti:
"Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono quelli
in cui l'elemento abilità e partecipazione al gioco da parte
del giocatore è preponderante rispetto all'elemento aleatorio,
comunque presente in ogni tipo di gioco. Tali apparecchi
possono consentire un premio alla abilità ed al trattenimento
del giocatore. Tale premio può consistere nella ripetizione
della partita per non più di trenta volte, solo rigiocabili e
non rimborsabili.
Altresì la vincita delle partite può avvenire mediante
apposita erogazione da parte della macchina di non più di
trenta gettoni, anch'essi solo rigiocabili e non
rimborsabili.
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Infine il premio può pure consistere nella vincita di beni
in natura di modesta entità, di irrilevante valore economico,
non cumulabili, non rimborsabili, e che non realizzino fini di
lucro.
In ogni caso il valore del premio non può superare di oltre
trenta volte l'importo della giocata.
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti
quegli apparecchi distributori di piccola oggettistica e
prodotti alimentari con annesso gioco di abilità o
trattenimento, che, previa introduzione di una moneta o di un
gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile, e che
consentono anche, come incentivo per l'abilità o il
trattenimento offerto, la vincita di uno dei premi esposti
nell'apparecchio stesso.
Il valore del premio non può superare di oltre trenta volte
il costo della giocata.
I beni di cui ai precedenti commi non possono essere
commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di
diversa specie. Essi non debbono nè possono realizzare alcun
fine di lucro".
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