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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2827
DDL0165-0004
Progetto di legge Camera n. 165 - testo presentato - (DDL12-165)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C165. TESTIPDL
...C165.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC165 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle
  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
  giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della
  legge 17 dicembre 1986, n. 904, è sostituito dai seguenti:
    "Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
  elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono quelli
  in cui l'elemento abilità e partecipazione al gioco da parte
  del giocatore è preponderante rispetto all'elemento aleatorio,
  comunque presente in ogni tipo di gioco.  Tali apparecchi
  possono consentire un premio alla abilità ed al trattenimento
  del giocatore.  Tale premio può consistere nella ripetizione
  della partita per non più di trenta volte, solo rigiocabili e
  non rimborsabili.
    Altresì la vincita delle partite può avvenire mediante
  apposita erogazione da parte della macchina di non più di
  trenta gettoni, anch'essi solo rigiocabili e non
  rimborsabili.
 
                               Pag. 6
 
    Infine il premio può pure consistere nella vincita di beni
  in natura di modesta entità, di irrilevante valore economico,
  non cumulabili, non rimborsabili, e che non realizzino fini di
  lucro.
    In ogni caso il valore del premio non può superare di oltre
  trenta volte l'importo della giocata.
    Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti
  quegli apparecchi distributori di piccola oggettistica e
  prodotti alimentari con annesso gioco di abilità o
  trattenimento, che, previa introduzione di una moneta o di un
  gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile, e che
  consentono anche, come incentivo per l'abilità o il
  trattenimento offerto, la vincita di uno dei premi esposti
  nell'apparecchio stesso.
    Il valore del premio non può superare di oltre trenta volte
  il costo della giocata.
    I beni di cui ai precedenti commi non possono essere
  commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di
  diversa specie.  Essi non debbono nè possono realizzare alcun
  fine di lucro".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-165 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0165 TOTPAG=0006 TOTDOC=0004 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=016 PAGFIN=0006 RIGFIN=021 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=016500 00 FASCIDC=12DDL0165 SORTNAV=0016500 000 00000 ZZDDLC165 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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