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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2829
DDL0166-0002
Progetto di legge Camera n. 166 - testo presentato - (DDL12-166)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C166. TESTIPDL
...C166.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC166 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Una grande innovazione
  nell'ordinamento giuridico della proprietà
  diretto-coltivatrice, in attuazione dei princìpi fondamentali
  espressi negli articoli 42, 44 e 47, secondo comma, della
  nostra Costituzione, è quella riguardante la prelazione, che
  consiste - come è noto - nel diritto che la legge riconosce a
  determinate persone di acquistare un bene a preferenza di
  altri, a parità di condizioni.
    L'introduzione di tale istituto nei rapporti che riguardano
  in particolare il trasferimento dei terreni destinati ad
  utilizzazione agricola, ha trovato il suo fondamento nella
  legge 26 maggio 1965, n. 590, che cerca di favorire
  l'unificazione in capo alla stessa persona, del diritto di
  impresa con quello di proprietà.
    L'istituto trovava numerosi precedenti nella legislazione
  agraria di altri paesi anche nell'area della Comunità europea,
  per cui la riforma del nostro ordinamento in un settore di
  così sensibile rilevanza, sul piano economico-sociale,
  politico e giuridico, era indispensabile.
    Non è qui il caso di diffondersi sulle condizioni ed i
  limiti che con l'articolo 8 della indicata legge il
  legislatore ritenne di stabilire, al fine di consentire,
  attraverso un equo contemperamento dei contrapposti interessi
  della proprietà e del lavoro, l'esercizio di tale diritto,
  così incisivo sul regime della proprietà fondiaria.
    E' sufficiente ricordare che solo considerando la funzione
  sociale cui deve adempiere, in uno Stato ordinato
  democraticamente,
 
                               Pag. 2
 
  la proprietà dei beni fondamentali produttivi, si può
  comprendere e giustificare la limitazione del potere di
  disposizione del proprietario.  Il diritto di prelazione
  comporta, infatti, l'obbligo del proprietario venditore - in
  caso di vendita del fondo - di preferire il coltivatore ad un
  terzo estraneo.  E', dunque, evidente l'importanza che sul
  piano della libera contrattazione delle vendite dei terreni
  destinati al mercato agricolo, doveva assumere la
  considerazione delle posizioni di tutti i soggetti interessati
  ad un'equa e razionale utilizzazione dei terreni stessi in un
  Paese, come il nostro, in cui la disponibilità di terre
  produttive da poter utilizzare più proficuamente, anche
  nell'interesse generale, è, per ragioni geografiche e
  morfologiche, già così ridotta.
    La legge 26 maggio 1965, n. 590, esplica, quindi, la sua
  efficacia vincolante con maggiore forza proprio nel momento in
  cui il proprietario si determina ad alienare il fondo.
    L'esercizio del diritto di prelazione, peraltro, presuppone
  un contratto preliminare già perfettamente delineato nei
  confronti del terzo estraneo, che, portato a conoscenza del
  coltivatore preferito, consente al medesimo di poter accettare
  la proposta stessa, realizzandosi così, nella forma più
  generale e più semplice, la conclusione del contratto.
    Il legislatore, invero, senza incidere su questo momento
  iniziale del procedimento negoziale con eccessivi obblighi di
  natura pubblicistica (quali avrebbero potuto essere
  l'iscrizione delle denunzie di proposte di alienazione in
  pubblici registri ai fini del riordinamento della proprietà
  rurale e la formazione di listini dei prezzi del suolo
  agricolo nelle varie zone), ha dovuto anche preoccuparsi di
  favorire l'accesso dei soggetti preferiti alla proprietà
  diretto-coltivatrice mediante opportune agevolazioni
  creditizie e tributarie.  E a tanto provvedono le numerose
  disposizioni dettate dalla legge n. 590 del 1965 per
  incrementare lo sviluppo di detta proprietà attraverso la
  possibilità di interventi da parte della "Cassa per la
  formazione della proprietà contadina", degli enti di sviluppo,
  degli istituti di credito all'uopo autorizzati sottoposti a
  vigilanza e controllo da parte degli organi pubblici
  amministrativi dell'agricoltura.
    Il legislatore, dunque, con la legge n. 590 del 1965 si
  preoccupò fondamentalmente di tutelare la categoria dei
  coltivatori diretti, conduttori di terreni agricoli a titolo
  contrattuale, intendendo sostanzialmente assicurare agli
  stessi un più stabile e definitivo insediamento, attraverso un
  potenziamento dell'impresa agricola e la riunione nella stessa
  persona della qualità di proprietario e di imprenditore
  coltivatore diretto.
    Simili, anche se in parte diverse, le finalità della legge
  14 agosto 1971, n. 817, con cui (articoli 7 e 8) il diritto di
  prelazione viene esteso ad altri coltivatori non proprietari e
  "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con
  fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano
  insediati: mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o
  enfiteuti coltivatori diretti".
    Tale ultima disposizione tende a perseguire ovviamente il
  fine non solo di evitare un ulteriore e pernicioso
  frazionamento dei terreni agricoli, ma a ricostituire
  soprattutto unità agricole redditizie e competitive e, quindi,
  a realizzare quella minima unità colturale di cui si fa
  espressa menzione nel nostro codice civile.
    Il quadro non sarebbe compiuto se non si facesse menzione
  del particolare regime di circolazione dei terreni espropriati
  ed assegnati a lavoratori manuali della terra in virtù delle
  leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;
  regime di circolazione che, proprio per le particolari
  agevolazioni con le quali i terreni sono stati assegnati a
  detti lavoratori e per le finalità della riforma fondiaria
  prima, e poi dello sviluppo agricolo, è assoggettato a
  controllo più rigoroso di quello cui è ordinariamente
  assoggettata la circolazione della terra.  Giova a tale
  proposito ricordare che in virtù dell'articolo 1 della legge
  29 maggio 1967, n. 379, l'assegnatario, che ha acquistato il
  fondo con riservato dominio a favore dell'ente di riforma
  fondiaria, dopo quindici anni dall'assegnazione può riscattare
 
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  le annualità residue del prezzo di assegnazione, ma sino
  al termine del trentesimo anno non può, ai sensi dell'articolo
  4, alienare il fondo se non a favore dell'ente che ne ha
  disposto l'assegnazione o a coltivatori diretti manuali
  coltivatori e per un prezzo pari nel massimo a quello ritenuto
  congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
    In caso di vendita, poi, l'ente che ha disposto la
  prelazione ed i proprietari coltivatori diretti confinanti
  hanno diritto di prelazione.  Il diritto di prelazione
  dell'ente prevale su quello dei confinanti, che a loro volta
  sono preferiti ad ogni altro avente diritto a prelazione.  In
  caso di prelazione esercitata da più confinanti, decide
  l'ente, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai
  fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.  In virtù
  dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono
  esercitare la prelazione ed il riscatto, di cui all'articolo 4
  della legge 29 maggio 1967, n. 379, gli assegnatari acquirenti
  con riservato dominio delle terre di riforma fondiaria.
  Destinato ad esaurirsi allo scadere del trentennio dalla data
  dell'ultima assegnazione, il regime di prelazione e riscatto
  delle terre assegnate ai fini della riforma fondiaria
  costituisce un modello di circolazione della terra controllata
  ai fini del razionale sfruttamento del suolo, dal quale si
  possono trarre indicazioni utili anche per la soluzione di
  problemi inerenti la prelazione agraria ordinaria.
                           *  *  *
    Delineata così la portata delle due leggi che hanno
  introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della
  prelazione agraria e ricordata sommariamente la prelazione sui
  terreni assegnati dagli enti di riforma fondiaria, va rilevato
  che molti e gravi sono stati e sono i problemi di
  interpretazione che la prelazione agraria ordinaria
  solleva.
    E' merito della Corte di Cassazione avere dettato un corpo
  di massime che razionalmente ha risolto non pochi dubbi
  suscitati dalla scarna normativa della prelazione ordinaria,
  ricostruendo l'istituto fondamentalmente alla luce dei
  princlpi dettati dall'articolo 44 della Costituzione.
    Anche se talvolta il formalismo ha prevalso sulla schietta
  considerazione dei fini sostanziali della norma, non può
  negarsi l'impegno e l'esito costruttivo della giurisprudenza
  della Corte di Cassazione: di ciò può aversi riprova se si
  considera che soltanto in un'occasione il legislatore ha
  ritenuto di dovere intervenire (con la legge 8 gennaio 1979,
  n. 2) per riportare, con l'interpretazione autentica, la norma
  sul binario del favore per la formazione della proprietà
  contadina di cui agli articoli 44 e 47 della Costituzione, di
  fronte al prevalere di un'interpretazione giurisprudenziale
  ritenuta troppo formalistica.
    Ora è giunto il momento di consolidare in una legge, in
  parte interpretativa, almeno i più significativi insegnamenti
  della Corte di Cassazione, e nel contempo ricondurre gli
  interpreti al sostanziale rispetto del fine dello sviluppo
  della proprietà coltivatrice nei casi in cui si prospettano
  valutazioni formalistiche suscettibili di vanificare tale
  fine.
    Ma è giunto anche il momento di stroncare almeno le più
  appariscenti e diffuse tra le tante "manovre" con le quali
  ogni giorno si tenta di aggirare le norme vigenti in materia
  di prelazione.
    E' opportuno, inoltre, "raccordare" le disposizioni in tema
  di prelazione con le nuove norme che hanno recato innovazioni
  in materia di impresa familiare coltivatrice, come, ad
  esempio, l'articolo 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
    La proposta di legge che si sottopone all'esame del
  Parlamento affronta i problemi di maggiore rilievo pratico
  sino ad ora emersi, nell'intento di consolidare quelli che già
  possono essere considerati "punti fermi" della giurisprudenza
  della Cassazione, chiarire il pensiero del legislatore su
  alcune questioni di particolare importanza, tuttora oggetto di
  discussione, impedire le frodi alle legge più diffuse e
  colmare qualche lacuna.
    Sul piano interpretativo si pongono l'articolo 1, che,
  rispecchiando il costante
 
                               Pag. 4
 
  insegnamento della Corte di Cassazione, dichiara esercitabili
  la prelazione ed il riscatto anche quando alienate siano quote
  di fondo o la nuda proprietà dello stesso; l'articolo 2, che
  chiarisce la portata dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, e
  dell'articolo 16, quinto comma, della legge 14 agosto 1971, n.
  817, nel senso che tra i coltivatori diretti proprietari di
  fondi confinanti con quello posto in vendita rientrano anche
  gli acquirenti con patto di riservato dominio; l'articolo 3
  che, sempre confermando l'insegnamento della Cassazione,
  specifica quale sia la disciplina del diritto di prelazione
  sul fondo posto in vendita in seno a maggior compendio; gli
  articoli 4 e 5 che, in conformità a reiterate pronunce della
  Cassazione, chiariscono, tra l'altro, quale sia la dilazione
  massima del pagamento del prezzo ottenibile a seguito della
  sospensione; l'articolo 6, che scioglie i dubbi sorti sulla
  sussistenza della "confinanza" in presenza di determinate
  opere o strade tra il fondo posto in vendita e quello
  dell'avente diritto alla prelazione; l'articolo 7 che, sempre
  in aderenza all'attuale e concorde giurisprudenza, dichiara
  espressamente nulla la rinuncia preventiva, se non effettuata
  a determinate condizioni; l'articolo 8 che specifica il
  contenuto della prelazione in ordine all'articolo 48 della
  legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari.
    Con disposizioni di carattere innovativo l'articolo 10 con
  l'aggiunta che suggerisce al n. 2) del secondo comma
  dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, cerca di
  evitare in particolare che, in presenza di coltivatori diretti
  parenti od affini dell'alienante il fondo, ma non proprietari
  dello stesso, possa in qualche modo prevalere il diritto di
  prelazione del confinante, come si potrebbe verificare anche
  nel caso in cui tale diritto speciale di prelazione entrasse
  in conflitto con quello del partecipe, di natura generale, di
  cui all'articolo 230- bis  del codice civile.
    L'articolo 11 estende il diritto di prelazione anche ai
  familiari coltivatori diretti
  esercenti l'impresa agricola con il proprietario del fondo
  confinante, i quali diversamente non potrebbero in alcun modo
  intestarsi il bene in vendita.
    L'articolo 13 stronca la frode alla legge, assai diffusa,
  di riservare al venditore una striscia di terreno al confine
  con l'avente diritto alla prelazione.
    L'articolo 14 pone, per le società costituite
  successivamente all'entrata in vigore della nuova legge (ad
  esclusione di alcune) il cui patrimonio sia costituito per
  almeno il 50 per cento da terreni agricoli, il diritto di
  prelazione dei coltivatori insediati o confinanti sui beni
  conferiti, nel momento in cui essi vengono conferiti o
  assegnati per sopravvenuta liquidazione (o altra causa) della
  società.
    L'articolo 15 riformula il dettato del secondo comma
  dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per
  impedire che possano ulteriormente estendersi i frequenti
  abusi a danno dei coltivatori in materia urbanistica o in
  presenza di permute fittizie.
    L'articolo 16 coinvolge espressamente la Cassa per la
  formazione della proprietà contadina nelle operazioni di
  acquisto dei terreni a favore dei coltivatori che abbiano
  esercitato la prelazione o il riscatto.
    Con l'iniziativa legislativa che si sottopone all'esame del
  Parlamento non si vuole certo pervenire alla soluzione di
  tutti i problemi sollevati dall'istituto della prelazione
  agraria, che andranno esaminati nel più ampio contesto della
  formazione della proprietà coltivatrice in generale, ma
  certamente si consolidano princìpi e si sciolgono dubbi su
  questioni essenziali impedendo le frodi più frequenti, con
  evidente vantaggio per la certezza del diritto e per
  l'osservanza della legge, meglio componendo le linee generali
  del citato istituto e facilitando così la strada alla
  creazione di una futura legge organica che, nel quadro dalla
  formazione della proprietà coltivatrice, dia la disciplina più
  compiuta possibile al complesso istituto.
 
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