| Onorevoli Colleghi! -- Una grande innovazione
nell'ordinamento giuridico della proprietà
diretto-coltivatrice, in attuazione dei princìpi fondamentali
espressi negli articoli 42, 44 e 47, secondo comma, della
nostra Costituzione, è quella riguardante la prelazione, che
consiste - come è noto - nel diritto che la legge riconosce a
determinate persone di acquistare un bene a preferenza di
altri, a parità di condizioni.
L'introduzione di tale istituto nei rapporti che riguardano
in particolare il trasferimento dei terreni destinati ad
utilizzazione agricola, ha trovato il suo fondamento nella
legge 26 maggio 1965, n. 590, che cerca di favorire
l'unificazione in capo alla stessa persona, del diritto di
impresa con quello di proprietà.
L'istituto trovava numerosi precedenti nella legislazione
agraria di altri paesi anche nell'area della Comunità europea,
per cui la riforma del nostro ordinamento in un settore di
così sensibile rilevanza, sul piano economico-sociale,
politico e giuridico, era indispensabile.
Non è qui il caso di diffondersi sulle condizioni ed i
limiti che con l'articolo 8 della indicata legge il
legislatore ritenne di stabilire, al fine di consentire,
attraverso un equo contemperamento dei contrapposti interessi
della proprietà e del lavoro, l'esercizio di tale diritto,
così incisivo sul regime della proprietà fondiaria.
E' sufficiente ricordare che solo considerando la funzione
sociale cui deve adempiere, in uno Stato ordinato
democraticamente,
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la proprietà dei beni fondamentali produttivi, si può
comprendere e giustificare la limitazione del potere di
disposizione del proprietario. Il diritto di prelazione
comporta, infatti, l'obbligo del proprietario venditore - in
caso di vendita del fondo - di preferire il coltivatore ad un
terzo estraneo. E', dunque, evidente l'importanza che sul
piano della libera contrattazione delle vendite dei terreni
destinati al mercato agricolo, doveva assumere la
considerazione delle posizioni di tutti i soggetti interessati
ad un'equa e razionale utilizzazione dei terreni stessi in un
Paese, come il nostro, in cui la disponibilità di terre
produttive da poter utilizzare più proficuamente, anche
nell'interesse generale, è, per ragioni geografiche e
morfologiche, già così ridotta.
La legge 26 maggio 1965, n. 590, esplica, quindi, la sua
efficacia vincolante con maggiore forza proprio nel momento in
cui il proprietario si determina ad alienare il fondo.
L'esercizio del diritto di prelazione, peraltro, presuppone
un contratto preliminare già perfettamente delineato nei
confronti del terzo estraneo, che, portato a conoscenza del
coltivatore preferito, consente al medesimo di poter accettare
la proposta stessa, realizzandosi così, nella forma più
generale e più semplice, la conclusione del contratto.
Il legislatore, invero, senza incidere su questo momento
iniziale del procedimento negoziale con eccessivi obblighi di
natura pubblicistica (quali avrebbero potuto essere
l'iscrizione delle denunzie di proposte di alienazione in
pubblici registri ai fini del riordinamento della proprietà
rurale e la formazione di listini dei prezzi del suolo
agricolo nelle varie zone), ha dovuto anche preoccuparsi di
favorire l'accesso dei soggetti preferiti alla proprietà
diretto-coltivatrice mediante opportune agevolazioni
creditizie e tributarie. E a tanto provvedono le numerose
disposizioni dettate dalla legge n. 590 del 1965 per
incrementare lo sviluppo di detta proprietà attraverso la
possibilità di interventi da parte della "Cassa per la
formazione della proprietà contadina", degli enti di sviluppo,
degli istituti di credito all'uopo autorizzati sottoposti a
vigilanza e controllo da parte degli organi pubblici
amministrativi dell'agricoltura.
Il legislatore, dunque, con la legge n. 590 del 1965 si
preoccupò fondamentalmente di tutelare la categoria dei
coltivatori diretti, conduttori di terreni agricoli a titolo
contrattuale, intendendo sostanzialmente assicurare agli
stessi un più stabile e definitivo insediamento, attraverso un
potenziamento dell'impresa agricola e la riunione nella stessa
persona della qualità di proprietario e di imprenditore
coltivatore diretto.
Simili, anche se in parte diverse, le finalità della legge
14 agosto 1971, n. 817, con cui (articoli 7 e 8) il diritto di
prelazione viene esteso ad altri coltivatori non proprietari e
"al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con
fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano
insediati: mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o
enfiteuti coltivatori diretti".
Tale ultima disposizione tende a perseguire ovviamente il
fine non solo di evitare un ulteriore e pernicioso
frazionamento dei terreni agricoli, ma a ricostituire
soprattutto unità agricole redditizie e competitive e, quindi,
a realizzare quella minima unità colturale di cui si fa
espressa menzione nel nostro codice civile.
Il quadro non sarebbe compiuto se non si facesse menzione
del particolare regime di circolazione dei terreni espropriati
ed assegnati a lavoratori manuali della terra in virtù delle
leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841;
regime di circolazione che, proprio per le particolari
agevolazioni con le quali i terreni sono stati assegnati a
detti lavoratori e per le finalità della riforma fondiaria
prima, e poi dello sviluppo agricolo, è assoggettato a
controllo più rigoroso di quello cui è ordinariamente
assoggettata la circolazione della terra. Giova a tale
proposito ricordare che in virtù dell'articolo 1 della legge
29 maggio 1967, n. 379, l'assegnatario, che ha acquistato il
fondo con riservato dominio a favore dell'ente di riforma
fondiaria, dopo quindici anni dall'assegnazione può riscattare
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le annualità residue del prezzo di assegnazione, ma sino
al termine del trentesimo anno non può, ai sensi dell'articolo
4, alienare il fondo se non a favore dell'ente che ne ha
disposto l'assegnazione o a coltivatori diretti manuali
coltivatori e per un prezzo pari nel massimo a quello ritenuto
congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
In caso di vendita, poi, l'ente che ha disposto la
prelazione ed i proprietari coltivatori diretti confinanti
hanno diritto di prelazione. Il diritto di prelazione
dell'ente prevale su quello dei confinanti, che a loro volta
sono preferiti ad ogni altro avente diritto a prelazione. In
caso di prelazione esercitata da più confinanti, decide
l'ente, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai
fini dell'accorpamento con i terreni confinanti. In virtù
dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono
esercitare la prelazione ed il riscatto, di cui all'articolo 4
della legge 29 maggio 1967, n. 379, gli assegnatari acquirenti
con riservato dominio delle terre di riforma fondiaria.
Destinato ad esaurirsi allo scadere del trentennio dalla data
dell'ultima assegnazione, il regime di prelazione e riscatto
delle terre assegnate ai fini della riforma fondiaria
costituisce un modello di circolazione della terra controllata
ai fini del razionale sfruttamento del suolo, dal quale si
possono trarre indicazioni utili anche per la soluzione di
problemi inerenti la prelazione agraria ordinaria.
* * *
Delineata così la portata delle due leggi che hanno
introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della
prelazione agraria e ricordata sommariamente la prelazione sui
terreni assegnati dagli enti di riforma fondiaria, va rilevato
che molti e gravi sono stati e sono i problemi di
interpretazione che la prelazione agraria ordinaria
solleva.
E' merito della Corte di Cassazione avere dettato un corpo
di massime che razionalmente ha risolto non pochi dubbi
suscitati dalla scarna normativa della prelazione ordinaria,
ricostruendo l'istituto fondamentalmente alla luce dei
princlpi dettati dall'articolo 44 della Costituzione.
Anche se talvolta il formalismo ha prevalso sulla schietta
considerazione dei fini sostanziali della norma, non può
negarsi l'impegno e l'esito costruttivo della giurisprudenza
della Corte di Cassazione: di ciò può aversi riprova se si
considera che soltanto in un'occasione il legislatore ha
ritenuto di dovere intervenire (con la legge 8 gennaio 1979,
n. 2) per riportare, con l'interpretazione autentica, la norma
sul binario del favore per la formazione della proprietà
contadina di cui agli articoli 44 e 47 della Costituzione, di
fronte al prevalere di un'interpretazione giurisprudenziale
ritenuta troppo formalistica.
Ora è giunto il momento di consolidare in una legge, in
parte interpretativa, almeno i più significativi insegnamenti
della Corte di Cassazione, e nel contempo ricondurre gli
interpreti al sostanziale rispetto del fine dello sviluppo
della proprietà coltivatrice nei casi in cui si prospettano
valutazioni formalistiche suscettibili di vanificare tale
fine.
Ma è giunto anche il momento di stroncare almeno le più
appariscenti e diffuse tra le tante "manovre" con le quali
ogni giorno si tenta di aggirare le norme vigenti in materia
di prelazione.
E' opportuno, inoltre, "raccordare" le disposizioni in tema
di prelazione con le nuove norme che hanno recato innovazioni
in materia di impresa familiare coltivatrice, come, ad
esempio, l'articolo 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
La proposta di legge che si sottopone all'esame del
Parlamento affronta i problemi di maggiore rilievo pratico
sino ad ora emersi, nell'intento di consolidare quelli che già
possono essere considerati "punti fermi" della giurisprudenza
della Cassazione, chiarire il pensiero del legislatore su
alcune questioni di particolare importanza, tuttora oggetto di
discussione, impedire le frodi alle legge più diffuse e
colmare qualche lacuna.
Sul piano interpretativo si pongono l'articolo 1, che,
rispecchiando il costante
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insegnamento della Corte di Cassazione, dichiara esercitabili
la prelazione ed il riscatto anche quando alienate siano quote
di fondo o la nuda proprietà dello stesso; l'articolo 2, che
chiarisce la portata dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, e
dell'articolo 16, quinto comma, della legge 14 agosto 1971, n.
817, nel senso che tra i coltivatori diretti proprietari di
fondi confinanti con quello posto in vendita rientrano anche
gli acquirenti con patto di riservato dominio; l'articolo 3
che, sempre confermando l'insegnamento della Cassazione,
specifica quale sia la disciplina del diritto di prelazione
sul fondo posto in vendita in seno a maggior compendio; gli
articoli 4 e 5 che, in conformità a reiterate pronunce della
Cassazione, chiariscono, tra l'altro, quale sia la dilazione
massima del pagamento del prezzo ottenibile a seguito della
sospensione; l'articolo 6, che scioglie i dubbi sorti sulla
sussistenza della "confinanza" in presenza di determinate
opere o strade tra il fondo posto in vendita e quello
dell'avente diritto alla prelazione; l'articolo 7 che, sempre
in aderenza all'attuale e concorde giurisprudenza, dichiara
espressamente nulla la rinuncia preventiva, se non effettuata
a determinate condizioni; l'articolo 8 che specifica il
contenuto della prelazione in ordine all'articolo 48 della
legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari.
Con disposizioni di carattere innovativo l'articolo 10 con
l'aggiunta che suggerisce al n. 2) del secondo comma
dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, cerca di
evitare in particolare che, in presenza di coltivatori diretti
parenti od affini dell'alienante il fondo, ma non proprietari
dello stesso, possa in qualche modo prevalere il diritto di
prelazione del confinante, come si potrebbe verificare anche
nel caso in cui tale diritto speciale di prelazione entrasse
in conflitto con quello del partecipe, di natura generale, di
cui all'articolo 230- bis del codice civile.
L'articolo 11 estende il diritto di prelazione anche ai
familiari coltivatori diretti
esercenti l'impresa agricola con il proprietario del fondo
confinante, i quali diversamente non potrebbero in alcun modo
intestarsi il bene in vendita.
L'articolo 13 stronca la frode alla legge, assai diffusa,
di riservare al venditore una striscia di terreno al confine
con l'avente diritto alla prelazione.
L'articolo 14 pone, per le società costituite
successivamente all'entrata in vigore della nuova legge (ad
esclusione di alcune) il cui patrimonio sia costituito per
almeno il 50 per cento da terreni agricoli, il diritto di
prelazione dei coltivatori insediati o confinanti sui beni
conferiti, nel momento in cui essi vengono conferiti o
assegnati per sopravvenuta liquidazione (o altra causa) della
società.
L'articolo 15 riformula il dettato del secondo comma
dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per
impedire che possano ulteriormente estendersi i frequenti
abusi a danno dei coltivatori in materia urbanistica o in
presenza di permute fittizie.
L'articolo 16 coinvolge espressamente la Cassa per la
formazione della proprietà contadina nelle operazioni di
acquisto dei terreni a favore dei coltivatori che abbiano
esercitato la prelazione o il riscatto.
Con l'iniziativa legislativa che si sottopone all'esame del
Parlamento non si vuole certo pervenire alla soluzione di
tutti i problemi sollevati dall'istituto della prelazione
agraria, che andranno esaminati nel più ampio contesto della
formazione della proprietà coltivatrice in generale, ma
certamente si consolidano princìpi e si sciolgono dubbi su
questioni essenziali impedendo le frodi più frequenti, con
evidente vantaggio per la certezza del diritto e per
l'osservanza della legge, meglio componendo le linee generali
del citato istituto e facilitando così la strada alla
creazione di una futura legge organica che, nel quadro dalla
formazione della proprietà coltivatrice, dia la disciplina più
compiuta possibile al complesso istituto.
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