| 1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, nonché del secondo comma dell'articolo 7
e del quinto comma dell'articolo 16 della legge 14 agosto
1971, n. 817, il diritto di prelazione o di riscatto deve
ritenersi spettante ai soggetti ivi considerati anche nel caso
in cui il trasferimento a titolo oneroso abbia per oggetto una
o più quote indivise di proprietà ovvero la nuda proprietà del
terreno.
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