| 1. Nel caso di concessione del mutuo, di cui all'articolo 1
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e all'articolo 16 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, la sospensione del termine per
il versamento del prezzo di acquisto cessa al momento
conclusivo del procedimento di concessione del mutuo da parte
dell'istituto di credito con pronta disponibilità dell'intera
somma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle altre fattispecie che contemplano la concessione di mutui
ai fini di prelazione o riscatto agrario, qualunque sia l'ente
o istituto erogante.
3. In ogni caso, per effetto della sospensione, il termine
ultimo per il pagamento del prezzo non potrà mai superare i
quindici mesi e trenta giorni dalla notifica di cui al quarto
comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come
modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n.
817.
4. E' valida la dichiarazione di prelazione o riscatto
sottoposta alla condizione della erogazione del mutuo.
5. Nulla è dovuto da chi esercita la prelazione o il
riscatto agrario per interessi o svalutazione monetaria in
caso di pagamento differito nei limiti di legge, anche ai
sensi dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, né
per le spese di atto e registro ed altre, anche fiscali,
affrontate dal venditore e dal terzo acquirente.
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