| 1. Si considerano tra loro confinanti, ai fini
dell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto di cui
all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e
successive modificazioni, anche i terreni che risultino
separati da canali, fossi o scoli privati, da canali di
bonifica anche consorziali, da torrenti, fossi o scoli
pubblici, da strade interpoderali o vicinali comunque
denominate.
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