| 1. E' nulla la rinuncia ad esercitare il diritto di
prelazione sottoscritta prima della notifica del contratto
preliminare di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della
legge 14 agosto 1971, n. 817.
2. La rinuncia preventiva di cui al comma 1 è fatta salva
quando risulti oggetto di una transazione, nella quale sia
indicato anche il prezzo di vendita del terreno, stipulata tra
le parti con l'assistenza delle rispettive organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.
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