| 1. Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, è sostituito dal seguente:
"2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, quando sugli stessi
non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari coltivatori
diretti, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, o
quando gli acquirenti, sempre di fondi liberi dagli
insediamenti citati, non siano coltivatori diretti parenti,
entro il terzo grado, o affini, entro il secondo,
dell'alienante che si impegnino a coltivare direttamente tali
fondi per almeno nove anni".
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