| 1. Il diritto di prelazione o di riscatto di cui al numero
2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817, come sostituito dall'articolo 10 della presente
legge, può essere esercitato anche dai membri dell'impresa
familiare coltivatrice con i criteri e le modalità stabiliti
dal nono comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590.
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