| 1. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno alla
coltivazione diretta, di cui al numero 2) del secondo comma
dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come
sostituito dall'articolo 10 della presente legge, protrattosi
per più di un anno, gli
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aventi titolo alla prelazione potranno esercitare il diritto
di riscatto. Il termine di un anno per l'esercizio di tale
diritto, di cui al quinto comma dell'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, decorre dal giorno successivo alla
scadenza dell'anno di mancata coltivazione diretta.
2. Debbono in ogni caso considerarsi validi gli impegni non
mantenuti per morte, invalidità temporanea o permanente,
richiamo alle armi, maternità o per altre cause di forza
maggiore.
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