| 1. Il conferimento di terreni in società, che non sia una
società semplice costituita fin dall'origine esclusivamente da
coltivatori diretti o una cooperativa agricola, in qualsiasi
tempo effettuato, e l'assegnazione per liquidazione della
stessa società, o altra causa, di terreni che costituiscano
almeno il 50 per cento del patrimonio della società, sono
soggetti alla prelazione ed al riscatto di cui alle leggi 26
maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni.
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
conferimenti ed alle assegnazioni anteriori alla data di
entrata in vigore della presente legge che siano oggetto di
lite giudiziaria purché non definita con sentenza passata in
giudicato.
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