| 1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, è sostituito dal seguente:
"La prelazione non è consentita nei casi di permuta,
espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base
a piani regolatori o a programmi di fabbicazione approvati
dalla regione siano destinati a utilizzazione edilizia,
industriale o turistica".
2. La permuta di cui al secondo comma dell'articolo 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, che non abbia per oggetto fondi rustici si
presume simulata sino a prova contraria.
3. La permuta di terreni con preziosi, monete auree e non
auree di comune commercio, beni fungibili, titoli
obbligazionari ed azionari o qualsiasi altro titolo quotato in
borsa o al mercato ristretto, nonché qualsiasi bene mobile per
il quale esistono mercuriali, si presume simulata senza
facoltà di prova contraria.
4. In caso di vendita forzata il verbale di aggiudicazione
deve essere notificato a cura della cancelleria agli aventi
diritto alla prelazione agraria che debbono esercitarlo, con
contestuale versamento del prezzo, entro il termine di novanta
giorni dalla data della notifica. Se tale verbale non viene
notificato è ammesso l'esercizio del diritto di riscatto alle
condizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e successive modificazioni.
| |