| 1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina,
istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo
1948,
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n. 121, è autorizzata a finanziare operazioni di acquisto di
terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di
riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, e successive modificazioni, dall'articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, e
dall'articolo 230- bis del codice civile.
2. Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
o di riscatto dimostra di aver presentato la domanda di
acquisto alla Cassa, usufruisce della sospensione del termine
per il pagamento del prezzo di cui al settimo comma
dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come
interpretato dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata
autonomamente dalla Cassa entro quattro mesi dalla
presentazione della domanda di cui al comma 2.
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