Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2847
DDL0167-0002
Progetto di legge Camera n. 167 - testo presentato - (DDL12-167)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C167. TESTIPDL
...C167.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC167 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'interesse economico al
  riconoscimento ed alla protezione delle denominazioni di
  origine e di quelle tipiche dei prodotti agricoli è
  unanimemente riconosciuto da tutte le categorie di operatori
  interessati alla loro produzione ed al loro commercio, nonché
  sempre maggiormente dai consumatori.
    A tali interessi privati corrisponde peraltro un interesse
  pubblico alla promozione dei prodotti tipici, tanto più
  rilevante in un Paese come il nostro con una vasta gamma di
  prodotti agricoli di qualità di antica tradizione conosciuti
  in tutto il mondo con spiccati ed originali caratteri di
  tipicità.
    Appare quindi opportuno predisporre una disciplina organica
  in materia, applicabile a tutti i prodotti agricoli, che
  istituisca una specifica disciplina pubblicistica per la
  concessione e l'uso della denominazione.
    Peraltro, la riforma della politica agricola comune che si
  prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati
  agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori
  e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo
  principale anche il passaggio da una politica della quantità a
  una politica della qualità.
    Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo
  qualitativo rivestono
 
                               Pag. 2
 
  la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
  di origine da un lato, e delle attestazioni di specificità
  dall'altro, disciplinate rispettivamente dai regolamenti CEE
  nn. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992.
    Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di
  denominazioni di origine e indicazioni di provenienza)
  consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di
  contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche sono legate
  al fattore geografico o a particolari condizioni di
  produzione, con caratteristiche di collegamento indispensabile
  con i fattori naturali e umani per le prime.  Ciò comporta di
  conseguenza che per le denominazioni di origine si tende a
  riconoscere l'esclusività della denominazione.
    Nell'ambito della riforma della politica agricola comune,
  il Consiglio della Comunità europea ha ritenuto di dover
  favorire una diversificazione della produzione agricola anche
  attraverso la promozione di prodotti specifici.
    In Italia del resto si è sempre ritenuto che tale soluzione
  possa rappresentare un valido mezzo per sostenere i redditi
  dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o
  di montagna.
    Si è pertanto stabilito di introdurre una menzione
  comunitaria, "attestazione di specificità" ed un simbolo
  comunitario che si aggiungono alla denominazione commerciale
  apposta sul prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto
  dotato di particolari caratteristiche qualitative,
  suscettibili di essere controllate, dagli altri simili.  Poiché
  il regolamento fa esplicito riferimento in questo caso alla
  "denominazione commerciale" e non al marchio, dovrebbe
  ritenersi che si tratti del nome con cui il prodotto viene
  comunemente commercializzato.
    Il regolamento CEE n. 2082 definisce come "specialità"
  quell'elemento o insieme di elementi che distinguono un
  prodotto da altri analoghi, appartenenti alla stessa
  categoria.
    Deve ritenersi che il testo abbia accolto la nozione di
  qualità che maggiormente risulta aderente al concetto
  individuato nel nostro ordinamento, potendo di conseguenza
  affermarsi che specialità e qualità sono sotto questo profilo
  termini sinonimi.
    Ed infatti l'articolo 2 del regolamento CEE n. 2082
  prosegue precisando che per specialità non può intendersi la
  semplice composizione qualitativa o quantitativa o il metodo
  di produzione previsti da una normativa, né il rispetto delle
  norme imposte da un organismo di normalizzazione, a meno che
  l'oggetto di tali norme non sia proprio la definizione di
  specialità.
    La nozione deve essere integrata in base a quanto previsto
  dai successivi articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.
    Dall'articolo 4 si evidenzia il principio fondamentale
  costituito dal rispetto delle regole tradizionali o quanto
  all'utilizzazione delle materie prime o quanto alla
  composizione o quanto ai metodi di produzione e
  trasformazione.
    In tali fattori tradizionali rientra il rispetto degli usi
  leali e costanti che è richieso dalla legislazione italiana in
  materia di denominazioni tipiche di taluni specifici
  prodotti.
    Conformemente ai princìpi elaborati dalla dottrina e dalla
  giurisprudenza in materia, non è ammessa la registrazione
  qualora la specificità consista solo nella provenienza
  geografica e tale origine sia tutelata in base al regolamento
  CEE n. 2081/92 (vedi articolo 5, paragrafo 4 del regolamento
  n. 2081) oppure risulti solo dall'applicazione di una
  innovazione tecnologica.
    La materia disciplinata dalla presente proposta di legge
  era stata già oggetto di numerose iniziative nelle passate
  legislature, una delle quali era anche stata già approvata da
  un ramo del Parlamento.
    La proposta al nostro esame intende adeguare tutta la
  materia alla normativa comunitaria (articolo 1).  Presupponendo
  le definizioni dei regolamenti, l'articolo 2 disciplina la
  presentazione delle domande di registrazione di una D.O.P.
  (denominazione di origine protetta), di una I.G.P.
  (indicazione geografica protetta) nonché di una attestazione
  di specificità.
    Come è noto infatti la fase istruttoria della procedura è
  svolta dallo Stato membro, cui deve essere indirizzata la
  domanda.
 
                               Pag. 3
 
    Una particolare attenzione deve essere riservata alla
  procedura relativa alla attestazione di specificità, in ordine
  alla quale l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2082
  prevede una riserva del nome a condizione che:
      - l'organizzazione che ha chiesto il riconoscimento abbia
  proposto una specifica domanda a tale scopo;
      - non vi sia stata opposizione da parte di legittimi
  interessati, i quali abbiano già utilizzato il nome per
  contraddistinguere prodotti analoghi.
    Una valutazione complessiva del testo e il riferimento
  all'organizzazione richiedente induce a ritenere che la
  riserva riguardi i soci di tale organizzazione.  Di conseguenza
  il dettato dell'articolo 15, paragrafo 1, dovrebbe
  interpretarsi nel senso che qualunque produttore che rispetti
  il disciplinare sia autorizzato all'uso della menzione e del
  simbolo.  Circa il nome, la possibilità di utilizzo
  riguarderebbe tutti i produttori solo nel casi in cui questo
  non sia stato riservato ai soci dell'organizzazione, che
  abbiano così usufruito della riserva di cui all'articolo 13,
  paragrafo 2 (articolo 15, paragrafo 1, terzo capoverso).
    Quindi, poiché potranno essere molti i prodotti italiani in
  condizione di ottenere l'attestazione di specificità (basti
  pensare a tutti i formaggi a denominazione tipica) appare
  opportuno richiamare l'attenzione sulla possibilità di
  riservare ai soci di un'associazione costituita in Italia
  l'uso di un nome di un prodotto tipicamente italiano (vedi
  articolo 2, comma 3 della proposta di legge).
    L'articolo 3 individua i soggetti legittimati a presentare
  la domanda.
    L'articolo 4 regola l'opposizione alla registrazione di una
  D.O.P o di una I.G.P., che può essere fatta da chiunque vi
  abbia interesse, poiché, in applicazione della normativa
  comunitaria, le domande di registrazione sono trasmesse dagli
  Stati membri alla Commissione europea e sono pubblicate anche
  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana entro
  i successivi trenta giorni.
    L'opposizione, alla stregua delle norme comunitarie, può
  essere proposta qualora si ritenga che non sussistano le
  condizioni previste dal regolamento oppure qualora si ritenga
  che la denominazione interessi anche un'area geografica
  compresa nel territorio dello Stato stesso e questo non sia
  stato sentito, come prescritto, nella fase istruttoria.
    L'articolo 5 indica le modalità con cui il prodotto
  registrato deve essere etichettato, presentato e
  pubblicizzato.
    Gli articoli 6 e 7 rispettivamente istituiscono e
  disciplinano il Comitato nazionale per la tutela e
  valorizzazione delle denominazioni di origine protette e delle
  indicazioni geografiche protette, delle attestazioni di
  specificità.
    L'articolo 8 regola i consorzi di tutela che si
  costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed
  hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale
  degli interessi delle D.O.P. e delle I.G.P. Tali consorzi sono
  riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari
  e forestali ed hanno funzioni di controllo (articolo 9)
  nell'ambito delle direttive dell'Ispettorato centrale
  repressione frodi.  In base ai regolamenti comunitari infatti
  le strutture di controllo possono essere pubbliche, private o
  miste.  E' in particolare previsto che gli operatori
  interessati all'uso delle denominazioni possano accedere ai
  sistemi di controllo (articolo 10 del regolamento n. 2081),
  purché questi offrano comunque garanzie sufficienti di
  obiettività e imparzialità nei confronti di tutti coloro che
  utilizzano D.O.P. e I.G.P. a pena di revoca
  dell'autorizzazione.  L'articolo 10 della proposta di legge
  consente inoltre ai consorzi di effettuare certificazioni di
  conformità dei prodotti al relativo disciplinare.
    I successivi articoli 11 e 12 disciplinano la concorrenza
  sleale e dettano il regime sanzionatorio per l'inosservanza
  delle norme in materia.
    I regolamenti prevedono infatti che gli Stati membri
  adottino un sistema sanzionatorio atto a garantire la tutela
  dei legittimi utilizzatori delle denominazioni.
 
                               Pag. 4
 
    In particolare sono vietate:
      - le utilizzazioni abusive delle denominazioni registrate
  per prodotti comparabili, nella misura in cui tale
  comportamento consenta di sfruttare indebitamente la maggiore
  notorietà dei prodotti tutelati;
      - l'usurpazione, l'evocazione o l'imitazione anche
  attraverso la traduzione della denominazione o attraverso
  l'uso di espressioni quali "tipo", "metodo", "genere"
  eccetera.
    L'articolo 14 del regolamento, inoltre, vieta la
  registrazione di marchi che richiamino le D.O.P. o le I.G.P.,
  qualora la relativa domanda sia presentata dopo la
  pubblicazione sulla G.U.C.E. della domanda di registrazione di
  una D.O.P. o di una I.G.P. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
  2, del regolamento n. 2081.
    Per converso, non può ottenersi la registrazione di una
  D.O.P. o di una I.G.P. qualora sia confondibile con un marchio
  registrato o comunque usato (articolo 14, paragrafo 3), tenuto
  conto, in quest'ultimo caso, della notorietà dello stesso.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-167 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0167 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0004 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=016700 00 FASCIDC=12DDL0167 SORTNAV=0016700 000 00000 ZZDDLC167 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati