| Onorevoli Colleghi! -- L'interesse economico al
riconoscimento ed alla protezione delle denominazioni di
origine e di quelle tipiche dei prodotti agricoli è
unanimemente riconosciuto da tutte le categorie di operatori
interessati alla loro produzione ed al loro commercio, nonché
sempre maggiormente dai consumatori.
A tali interessi privati corrisponde peraltro un interesse
pubblico alla promozione dei prodotti tipici, tanto più
rilevante in un Paese come il nostro con una vasta gamma di
prodotti agricoli di qualità di antica tradizione conosciuti
in tutto il mondo con spiccati ed originali caratteri di
tipicità.
Appare quindi opportuno predisporre una disciplina organica
in materia, applicabile a tutti i prodotti agricoli, che
istituisca una specifica disciplina pubblicistica per la
concessione e l'uso della denominazione.
Peraltro, la riforma della politica agricola comune che si
prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati
agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori
e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo
principale anche il passaggio da una politica della quantità a
una politica della qualità.
Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo
qualitativo rivestono
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la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine da un lato, e delle attestazioni di specificità
dall'altro, disciplinate rispettivamente dai regolamenti CEE
nn. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992.
Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di
denominazioni di origine e indicazioni di provenienza)
consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di
contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche sono legate
al fattore geografico o a particolari condizioni di
produzione, con caratteristiche di collegamento indispensabile
con i fattori naturali e umani per le prime. Ciò comporta di
conseguenza che per le denominazioni di origine si tende a
riconoscere l'esclusività della denominazione.
Nell'ambito della riforma della politica agricola comune,
il Consiglio della Comunità europea ha ritenuto di dover
favorire una diversificazione della produzione agricola anche
attraverso la promozione di prodotti specifici.
In Italia del resto si è sempre ritenuto che tale soluzione
possa rappresentare un valido mezzo per sostenere i redditi
dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o
di montagna.
Si è pertanto stabilito di introdurre una menzione
comunitaria, "attestazione di specificità" ed un simbolo
comunitario che si aggiungono alla denominazione commerciale
apposta sul prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto
dotato di particolari caratteristiche qualitative,
suscettibili di essere controllate, dagli altri simili. Poiché
il regolamento fa esplicito riferimento in questo caso alla
"denominazione commerciale" e non al marchio, dovrebbe
ritenersi che si tratti del nome con cui il prodotto viene
comunemente commercializzato.
Il regolamento CEE n. 2082 definisce come "specialità"
quell'elemento o insieme di elementi che distinguono un
prodotto da altri analoghi, appartenenti alla stessa
categoria.
Deve ritenersi che il testo abbia accolto la nozione di
qualità che maggiormente risulta aderente al concetto
individuato nel nostro ordinamento, potendo di conseguenza
affermarsi che specialità e qualità sono sotto questo profilo
termini sinonimi.
Ed infatti l'articolo 2 del regolamento CEE n. 2082
prosegue precisando che per specialità non può intendersi la
semplice composizione qualitativa o quantitativa o il metodo
di produzione previsti da una normativa, né il rispetto delle
norme imposte da un organismo di normalizzazione, a meno che
l'oggetto di tali norme non sia proprio la definizione di
specialità.
La nozione deve essere integrata in base a quanto previsto
dai successivi articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.
Dall'articolo 4 si evidenzia il principio fondamentale
costituito dal rispetto delle regole tradizionali o quanto
all'utilizzazione delle materie prime o quanto alla
composizione o quanto ai metodi di produzione e
trasformazione.
In tali fattori tradizionali rientra il rispetto degli usi
leali e costanti che è richieso dalla legislazione italiana in
materia di denominazioni tipiche di taluni specifici
prodotti.
Conformemente ai princìpi elaborati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza in materia, non è ammessa la registrazione
qualora la specificità consista solo nella provenienza
geografica e tale origine sia tutelata in base al regolamento
CEE n. 2081/92 (vedi articolo 5, paragrafo 4 del regolamento
n. 2081) oppure risulti solo dall'applicazione di una
innovazione tecnologica.
La materia disciplinata dalla presente proposta di legge
era stata già oggetto di numerose iniziative nelle passate
legislature, una delle quali era anche stata già approvata da
un ramo del Parlamento.
La proposta al nostro esame intende adeguare tutta la
materia alla normativa comunitaria (articolo 1). Presupponendo
le definizioni dei regolamenti, l'articolo 2 disciplina la
presentazione delle domande di registrazione di una D.O.P.
(denominazione di origine protetta), di una I.G.P.
(indicazione geografica protetta) nonché di una attestazione
di specificità.
Come è noto infatti la fase istruttoria della procedura è
svolta dallo Stato membro, cui deve essere indirizzata la
domanda.
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Una particolare attenzione deve essere riservata alla
procedura relativa alla attestazione di specificità, in ordine
alla quale l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2082
prevede una riserva del nome a condizione che:
- l'organizzazione che ha chiesto il riconoscimento abbia
proposto una specifica domanda a tale scopo;
- non vi sia stata opposizione da parte di legittimi
interessati, i quali abbiano già utilizzato il nome per
contraddistinguere prodotti analoghi.
Una valutazione complessiva del testo e il riferimento
all'organizzazione richiedente induce a ritenere che la
riserva riguardi i soci di tale organizzazione. Di conseguenza
il dettato dell'articolo 15, paragrafo 1, dovrebbe
interpretarsi nel senso che qualunque produttore che rispetti
il disciplinare sia autorizzato all'uso della menzione e del
simbolo. Circa il nome, la possibilità di utilizzo
riguarderebbe tutti i produttori solo nel casi in cui questo
non sia stato riservato ai soci dell'organizzazione, che
abbiano così usufruito della riserva di cui all'articolo 13,
paragrafo 2 (articolo 15, paragrafo 1, terzo capoverso).
Quindi, poiché potranno essere molti i prodotti italiani in
condizione di ottenere l'attestazione di specificità (basti
pensare a tutti i formaggi a denominazione tipica) appare
opportuno richiamare l'attenzione sulla possibilità di
riservare ai soci di un'associazione costituita in Italia
l'uso di un nome di un prodotto tipicamente italiano (vedi
articolo 2, comma 3 della proposta di legge).
L'articolo 3 individua i soggetti legittimati a presentare
la domanda.
L'articolo 4 regola l'opposizione alla registrazione di una
D.O.P o di una I.G.P., che può essere fatta da chiunque vi
abbia interesse, poiché, in applicazione della normativa
comunitaria, le domande di registrazione sono trasmesse dagli
Stati membri alla Commissione europea e sono pubblicate anche
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro
i successivi trenta giorni.
L'opposizione, alla stregua delle norme comunitarie, può
essere proposta qualora si ritenga che non sussistano le
condizioni previste dal regolamento oppure qualora si ritenga
che la denominazione interessi anche un'area geografica
compresa nel territorio dello Stato stesso e questo non sia
stato sentito, come prescritto, nella fase istruttoria.
L'articolo 5 indica le modalità con cui il prodotto
registrato deve essere etichettato, presentato e
pubblicizzato.
Gli articoli 6 e 7 rispettivamente istituiscono e
disciplinano il Comitato nazionale per la tutela e
valorizzazione delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette, delle attestazioni di
specificità.
L'articolo 8 regola i consorzi di tutela che si
costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed
hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale
degli interessi delle D.O.P. e delle I.G.P. Tali consorzi sono
riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali ed hanno funzioni di controllo (articolo 9)
nell'ambito delle direttive dell'Ispettorato centrale
repressione frodi. In base ai regolamenti comunitari infatti
le strutture di controllo possono essere pubbliche, private o
miste. E' in particolare previsto che gli operatori
interessati all'uso delle denominazioni possano accedere ai
sistemi di controllo (articolo 10 del regolamento n. 2081),
purché questi offrano comunque garanzie sufficienti di
obiettività e imparzialità nei confronti di tutti coloro che
utilizzano D.O.P. e I.G.P. a pena di revoca
dell'autorizzazione. L'articolo 10 della proposta di legge
consente inoltre ai consorzi di effettuare certificazioni di
conformità dei prodotti al relativo disciplinare.
I successivi articoli 11 e 12 disciplinano la concorrenza
sleale e dettano il regime sanzionatorio per l'inosservanza
delle norme in materia.
I regolamenti prevedono infatti che gli Stati membri
adottino un sistema sanzionatorio atto a garantire la tutela
dei legittimi utilizzatori delle denominazioni.
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In particolare sono vietate:
- le utilizzazioni abusive delle denominazioni registrate
per prodotti comparabili, nella misura in cui tale
comportamento consenta di sfruttare indebitamente la maggiore
notorietà dei prodotti tutelati;
- l'usurpazione, l'evocazione o l'imitazione anche
attraverso la traduzione della denominazione o attraverso
l'uso di espressioni quali "tipo", "metodo", "genere"
eccetera.
L'articolo 14 del regolamento, inoltre, vieta la
registrazione di marchi che richiamino le D.O.P. o le I.G.P.,
qualora la relativa domanda sia presentata dopo la
pubblicazione sulla G.U.C.E. della domanda di registrazione di
una D.O.P. o di una I.G.P. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
2, del regolamento n. 2081.
Per converso, non può ottenersi la registrazione di una
D.O.P. o di una I.G.P. qualora sia confondibile con un marchio
registrato o comunque usato (articolo 14, paragrafo 3), tenuto
conto, in quest'ultimo caso, della notorietà dello stesso.
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