| (Finalità).
1. In applicazione della normativa comunitaria, la
disciplina relativa alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di
specificità dei prodotti alimentari di cui al regolamento
(CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua
secondo le norme stabilite dalla presente legge.
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