| (Presentazione della domanda
di registrazione).
1. La domanda di registrazione di una denominazione di
origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica
protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
sono situate le aree geografiche interessate, per
l'espressione del parere di cui al comma 7 del presente
articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli
elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92.
2. La domanda di registrazione di una attestazione di
specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che
contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92.
3. Qualora un'organizzazione intenda proporre di riservare
l'uso del nome registrato come attestazione di specificità ai
suoi associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del
citato regolamento (CEE)-
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n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della
presentazione della domanda.
4. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre
contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli
albi di produzione. Con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla
iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro
aggiornamento.
5. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data
notizia nel Bollettino Ufficiale della regione o della
provincia autonoma interessata e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Delle domande
presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
comunicazione alle regioni o province autonome interessate.
6. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e
presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di
cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle
domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative
a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate
alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative
alle domande di registrazione di attestazioni di specificità
sono presentate al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
7. Le regioni o le province autonome nel cui territorio
sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento
di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la
sussistenza degli elementi che comprovino il legame del
prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica,
entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali procede comunque all'esame della domanda.
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8. Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge
esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere
circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il
Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle
suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti
che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o
modificare il disciplinare nel senso prospettato.
9. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere
del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle
risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al
comma 8 del presente articolo, il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i
requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e
2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle
Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da
altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non
siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione
ai richiedenti entro il suddetto termine.
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