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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2849
DDL0167-0004
Progetto di legge Camera n. 167 - testo presentato - (DDL12-167)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C167. TESTIPDL
...C167.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC167 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Presentazione della domanda
                      di registrazione).
      1.  La domanda di registrazione di una denominazione di
  origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica
  protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle
  province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
  sono situate le aree geografiche interessate, per
  l'espressione del parere di cui al comma 7 del presente
  articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli
  elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.
  2081/92.
    2.  La domanda di registrazione di una attestazione di
  specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che
  contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato
  regolamento (CEE) n. 2082/92.
    3.  Qualora un'organizzazione intenda proporre di riservare
  l'uso del nome registrato come attestazione di specificità ai
  suoi associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del
  citato regolamento (CEE)-
 
                               Pag. 6
 
  n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della
  presentazione della domanda.
    4.  I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre
  contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli
  albi di produzione.  Con decreto del Ministro delle risorse
  agricole, alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
  adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla
  iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro
  aggiornamento.
    5.  Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data
  notizia nel  Bollettino Ufficiale  della regione o della
  provincia autonoma interessata e nella  Gazzetta
  Ufficiale  della Repubblica italiana.  Delle domande
  presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e
  comunicazione alle regioni o province autonome interessate.
    6.  Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e
  presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
  pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di
  cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle
  domande stesse.  Le osservazioni e le controdeduzioni relative
  a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate
  alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative
  alle domande di registrazione di attestazioni di specificità
  sono presentate al Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali.
    7.  Le regioni o le province autonome nel cui territorio
  sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento
  di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la
  sussistenza degli elementi che comprovino il legame del
  prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica,
  entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.  Decorso
  tale termine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali procede comunque all'esame della domanda.
 
                               Pag. 7
 
    8.  Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge
  esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere
  circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati
  regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al
  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
  eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare.  Il
  Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle
  suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti
  che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o
  modificare il disciplinare nel senso prospettato.
    9.  Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere
  del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle
  risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al
  comma 8 del presente articolo, il Ministro delle risorse
  agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i
  requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e
  2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle
  Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da
  altri eventuali elementi.  Ove ritenga che i requisiti non
  siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione
  ai richiedenti entro il suddetto termine.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-167 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0167 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=014 PAGFIN=0007 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=016700 00 FASCIDC=12DDL0167 SORTNAV=0016700 000 00000 ZZDDLC167 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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