| 1. Le disposizioni degli articoli 1, comma 9, 3, comma 7,
primo periodo, 4, comma 4, e 6, comma 6, del decreto-legge 4
febbraio 1994, n. 90, si applicano dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1993.
2. Le spese previste dall'articolo 34, comma 4- bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche
apportate dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, documentate e non
deducibili ai fini della determinazione del reddito dei
fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1993 per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a
tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo
di imposta in corso alla predetta data del 31 dicembre
1993.
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