| (Indicazioni sui prodotti).
1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti
di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si
applicano, oltre alle norme di
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cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le
seguenti disposizioni:
a) in caso di DOP, deve essere riportata la
menzione tradizionale nazionale "DOC-denominazione di origine
controllata", o la sigla "D.O.C.", immediatamente al di sotto
del nome geografico del prodotto;
b) in caso di IGP, deve essere riportata la
menzione "IGP-indicazione geografica protetta", o la sigla
"I.G.P", immediatamente al di sotto del nome geografico del
prodotto;
c) in caso di attestazioni di specificità, deve
essere riportata la menzione "specificità controllata",
immediatamente al di sotto del nome che individua la
specificità.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e
b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico
ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i
prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì
figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi
dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al
comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e
colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in
modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi
da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo
da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre
diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri
con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate
alla suddetta data.
4. E' vietato produrre, porre in vendita o comunque
immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le
menzioni: "denominazione di origine controllata", "DOC",
"denominazione d'origine protetta", "DOP", "indicazione
geografica protetta", "IGP", "specificità controllata", che
non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.
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