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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2852
DDL0167-0007
Progetto di legge Camera n. 167 - testo presentato - (DDL12-167)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C167. TESTIPDL
...C167.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC167 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Indicazioni sui prodotti).
      1.  Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
  dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti
  di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si
  applicano, oltre alle norme di
 
                               Pag. 9
 
  cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le
  seguenti disposizioni:
        a)  in caso di DOP, deve essere riportata la
  menzione tradizionale nazionale "DOC-denominazione di origine
  controllata", o la sigla "D.O.C.", immediatamente al di sotto
  del nome geografico del prodotto;
        b)  in caso di IGP, deve essere riportata la
  menzione "IGP-indicazione geografica protetta", o la sigla
  "I.G.P", immediatamente al di sotto del nome geografico del
  prodotto;
        c)  in caso di attestazioni di specificità, deve
  essere riportata la menzione "specificità controllata",
  immediatamente al di sotto del nome che individua la
  specificità.
    2.  Per i prodotti di cui al comma 1, lettere  a)  e
  b),  deve altresì figurare il simbolo grafico specifico
  ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i
  prodotti di cui al comma 1, lettera  c),  deve altresì
  figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi
  dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
    3.  I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al
  comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e
  colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in
  modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi
  da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo
  da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre
  diciture o dagli altri disegni.  Entro il termine di due anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge i
  soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri
  con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate
  alla suddetta data.
    4.  E' vietato produrre, porre in vendita o comunque
  immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le
  menzioni: "denominazione di origine controllata", "DOC",
  "denominazione d'origine protetta", "DOP", "indicazione
  geografica protetta", "IGP", "specificità controllata", che
  non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati
  regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-167 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0167 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=029 PAGFIN=0009 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=016700 00 FASCIDC=12DDL0167 SORTNAV=0016700 000 00000 ZZDDLC167 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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