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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2853
DDL0167-0008
Progetto di legge Camera n. 167 - testo presentato - (DDL12-167)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C167. TESTIPDL
...C167.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 10 Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC167 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
  delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni
      geografiche protette e delle attestazioni di specificità).
      1.  E' istituito, presso il Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la
  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
  protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
  attestazioni di specificità.
    2.  Il Comitato di cui al comma 1 può essere articolato in
  sezioni specializzate per categorie di prodotti.
    3.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono stabilite le norme relative alla composizione, al
  funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al
  comma 1.
    4.  Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse
  agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.
    5.  I membri del Comitato sono nominati con decreto del
  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e
  imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto
  agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero
  delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre
  rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
  Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano.
    6.  I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
  possono essere riconfermati non più di una volta.
 
                              Pag. 11
 
    7.  I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli
  prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della
  presente legge cessano di svolgere la propria attività alla
  data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-167 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0167 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=016700 00 FASCIDC=12DDL0167 SORTNAV=0016700 000 00000 ZZDDLC167 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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