| (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni
geografiche protette e delle attestazioni di specificità).
1. E' istituito, presso il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
attestazioni di specificità.
2. Il Comitato di cui al comma 1 può essere articolato in
sezioni specializzate per categorie di prodotti.
3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme relative alla composizione, al
funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al
comma 1.
4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.
5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e
imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto
agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati non più di una volta.
Pag. 11
7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli
prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di svolgere la propria attività alla
data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
| |