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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2855
DDL0167-0010
Progetto di legge Camera n. 167 - testo presentato - (DDL12-167)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C167. TESTIPDL
...C167.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC167 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Consorzi di tutela).
    1.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
  dell'articolo 2602 del
 
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  codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di
  valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai
  rispettivi prodotti.  Essi sono riconosciuti dal Ministro delle
  risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai
  parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al
  comma 3.  Nello svolgimento della loro attività i consorzi di
  tutela:
        a)   avanzano proposte di disciplina regolamentare e
  svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi
  al prodotto interessato;
        b)  possono definire programmi di produzione recanti
  misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico
  quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di
  assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed
  offerta;
        c)  svolgono attività dirette ad assicurare il
  rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori
  aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei
  disciplinari di produzione;
        d)  svolgono, su delega del Ministro delle risorse
  agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza e
  controllo diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP,
  delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla
  concorrenza sleale;
        e)  provvedono, su delega del Ministro delle risorse
  agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli
  grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma
  2;
        f)  svolgono compiti generali o specifici ad essi
  affidati dalle competenti autorità nazionali;
        g)  provvedono all'apposizione dei marchi o
  contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma
  dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 4.
    2.  Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
  comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
  deve essere assicurata
 
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  una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e
  professionali interessate.
    3.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
  le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
  rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli
  incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela
  di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento
  dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    4.  I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
  in vigore della presente legge devono adeguare i loro statuti
  entro due anni dalla suddetta data alle disposizioni emanate
  ai sensi della presente legge.
    5.  Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
  giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6,
  con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui
  al comma 1, lettera  b),  del presente articolo, e detta
  disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con
  efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto.
  In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi
  di cui al citato comma 1, lettera  b),  il decreto:
        a)  condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali
  e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti
  all'attuazione dei programmi produttivi relativi a comparti di
  prodotti omogenei per cui è richiesta una stagionatura
  superiore a sei mesi;
        b)  stabilisce l'obbligo di denuncia della
  produzione con le relative modalità per le imprese operanti
  nei comparti di cui alla lettera  a)  del presente
  comma;
        c)  istituisce, per le imprese operanti nei comparti
  di cui alla lettera  a)  del presente comma, un sistema di
  valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di
  produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.
 
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    6.  Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, sentito il parere delle regioni interessate, dei
  consorzi di tutela e delle organizzazioni dei produttori
  interessate, può, in caso di urgenza o di grave necessità, con
  proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di
  contingentamento della produzione, stabilendone le modalità
  applicative.
    7.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, le funzioni di vigilanza e controllo
  possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui
  al comma 1.
    8.  I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione
  delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari che
  alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono
  funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad
  adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle
  risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3,
  richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, il rinnovo
  dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di
  controllo.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-167 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0167 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=031 PAGFIN=0014 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=016700 00 FASCIDC=12DDL0167 SORTNAV=0016700 000 00000 ZZDDLC167 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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