| (Consorzi di tutela).
1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
dell'articolo 2602 del
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codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai
rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai
parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al
comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di
tutela:
a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e
svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi
al prodotto interessato;
b) possono definire programmi di produzione recanti
misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico
quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di
assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed
offerta;
c) svolgono attività dirette ad assicurare il
rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori
aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei
disciplinari di produzione;
d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza e
controllo diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP,
delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla
concorrenza sleale;
e) provvedono, su delega del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli
grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma
2;
f) svolgono compiti generali o specifici ad essi
affidati dalle competenti autorità nazionali;
g) provvedono all'apposizione dei marchi o
contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma
dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
deve essere assicurata
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una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e
professionali interessate.
3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli
incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela
di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento
dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
in vigore della presente legge devono adeguare i loro statuti
entro due anni dalla suddetta data alle disposizioni emanate
ai sensi della presente legge.
5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6,
con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui
al comma 1, lettera b), del presente articolo, e detta
disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con
efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto.
In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi
di cui al citato comma 1, lettera b), il decreto:
a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali
e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti
all'attuazione dei programmi produttivi relativi a comparti di
prodotti omogenei per cui è richiesta una stagionatura
superiore a sei mesi;
b) stabilisce l'obbligo di denuncia della
produzione con le relative modalità per le imprese operanti
nei comparti di cui alla lettera a) del presente
comma;
c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti
di cui alla lettera a) del presente comma, un sistema di
valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di
produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.
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6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sentito il parere delle regioni interessate, dei
consorzi di tutela e delle organizzazioni dei produttori
interessate, può, in caso di urgenza o di grave necessità, con
proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di
contingentamento della produzione, stabilendone le modalità
applicative.
7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, le funzioni di vigilanza e controllo
possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui
al comma 1.
8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari che
alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono
funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad
adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3,
richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il rinnovo
dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di
controllo.
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