| (Funzioni di controllo).
1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del
citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte
dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi
aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della
presente legge.
| |