| (Certificazione di conformità).
1. La certificazione di conformità al disciplinare, che
comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è effettuata
dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi
pubblici o privati di certificazione che rispondano ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Pag. 15
2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati ad
effettuare la certificazione previo accertamento delle
capacità tecniche e della disponibilità di personale adeguato
all'espletamento della funzione.
3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti accreditati
alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge
controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.
| |