| (Divieti).
1. E' vietata, nella designazione di prodotti agricoli e
alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, l'utilizzazione di
espressioni quali: "tipo", "gusto", "uso", "sistema",
"metodo", nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni
o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano
trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.
2. E' inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni
tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.
3. E' altresì vietato l'uso delle indicazioni "DOP", "DOC",
"IGP", come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso
di denominazioni di origine protette e di indicazioni
geografiche protette modificate, alterate o rettificate anche
con aggiunta di termini.
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