| (Sanzioni).
1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma
4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La condanna
comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non
si applica al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali,
qualora la non corrispondenza alle prescrizioni
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riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei
prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che
il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la
confezione originale non presenti segni di alterazione.
2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 11 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna
comporta comunque la confisca del prodotto.
3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica
può essere disposta la sospensione della produzione fino a
dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e
certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.
4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui
all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 11 comporta la
pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su
due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente
diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di
carattere tecnico.
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