| (Copertura finanziaria).
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la
spesa di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994;
per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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