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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2862
DDL0168-0002
Progetto di legge Camera n. 168 - testo presentato - (DDL12-168)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C168. TESTIPDL
...C168.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC168 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 25 della legge 23 luglio
  1991, n. 223, ha generalizzato la facoltà di chiamata
  nominativa per tutti i datori di lavoro privati.
    Tale generalizzazione non ha, tuttavia, riguardato il
  settore agricolo per il criterio di specialità della legge n.
  83 del 1970 sul collocamento in agricoltura che, palesemente,
  non trova più fondamento nell'evoluzione dell'economia
  agricola del Paese.  Tale conclusione è confermata dal
  contenuto di due specifiche circolari del Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale relative alla citata legge n. 223
  del 1991.
    Con la prima circolare, dell'8 agosto 1991, la norma del
  richiamato articolo 25 è stata ritenuta applicabile anche ai
  datori
  di lavoro del settore agricolo, mentre con la seconda
  circolare del 5 settembre 1991, si revocava la precedente
  indicazione, negando l'applicabilità della richiesta
  nominativa concessa appena il mese precedente.
    A prescindere dai gravi problemi di ordine applicativo
  intervenuti nel periodo intercorrente fra le due circolari,
  con conseguenti immaginabili disagi per le imprese agricole
  impegnate proprio in quel periodo nelle operazioni di
  raccolta, non sembra sussistano valide motivazioni per
  giustificare l'esclusione del settore agricolo dalla sfera di
  efficacia di una norma che tiene conto dell'esigenza reale di
  una sempre maggiore elasticità del mercato del lavoro.
 
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    Peraltro, lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, nella scorsa legislatura, aveva rilevato la necessità
  di riformare il mercato del lavoro in agricoltura, facendo
  specifico riferimento all'evoluzione della normativa in
  materia culminata nella legge n. 223 del 1991.
    Pertanto, accanto all'avviamento su base nominativa e alla
  estensione della chiamata diretta (articoli 1 e 2 della
  presente iniziativa) è necessario introdurre in agricoltura
  quei minimi criteri di flessibilità che possono permettere una
  realistica gestione del mercato del lavoro consentendo l'avvio
  di servizi di sostituzione in agricoltura (già largamente
  diffusi negli altri Paesi comunitari e previsti dal
  regolamento CEE n. 2328/91, articolo 3) e lo sviluppo del
  rapporto di lavoro  part-time  (articolo 4).
    Si tratta in pratica di formule più dinamiche di rapporto
  (peraltro già patrimonio della agricoltura europea), che
  soddisfano tra l'altro anche l'esigenza di rendere più stabile
  le prestazioni a tempo determinato le quali, come noto,
  rappresentano l'ipotesi normale di assunzione della manodopera
  agricola (articolo 5).
    Per tale ultima ragione, è infine necessario rimuovere
  quegli ostacoli burocratici che, basandosi su superate
  disposizioni legislative, possono di fatto impedire
  l'avviamento al lavoro per particolari esigenze stagionali.
    Per quanto concerne l'accertamento dei lavoratori, il
  riordinamento su base più razionale dei relativi criteri e
  contributi, era stato uno degli scopi che ci si era prefissi
  di realizzare con il decreto legislativo n. 375 del 1993,
  soprattutto al fine, da tutti condiviso, di impedire evasioni
  previdenziali.  Il citato decreto legislativo ha tuttavia posto
  nella realtà le imprese agricole di fronte a nuovi e ulteriori
  inutili adempimenti burocratici, per l'espletamento dei quali
  verrebbe oltremodo ad
  appesantirsi la relativa gestione amministrativa.  Non solo,
  ma il rifiuto di adempiere ad incombenze avvertite come
  profondamente inutili e vessatorie da tutti gli imprenditori
  interessati, rischia di tradursi nell'inosservanza anche delle
  previsioni legislative realmente utili e funzionali al
  corretto svolgersi dei rapporti di lavoro.
    Le modifiche proposte nella presente iniziativa legislativa
  all'articolo 6 si pongono, pertanto, il primo obiettivo di
  razionalizzare ulteriormente alcuni obblighi quali, per
  esempio, la tenuta del registro di impresa, con riferimento a
  quelle aziende nelle quali l'uso di manodopera viene
  considerato poco rilevante.
    Inoltre, appare ugualmente necessario rendere più
  realistiche e praticabili talune disposizioni sanzionatorie,
  quali quelle relative al piano colturale il quale, come noto,
  essendo una semplice previsione del fabbisogno di manodopera
  occorrente per l'annata agraria successiva, non
  necessariamente dovrà corrispondere alla realtà.
    Quanto alle disposizioni relative ai controlli,
  coerentemente a quanto già affermato dalla Corte di
  Cassazione, si ritengono illegittime forme di accertamento
  induttivo le quali, ancorché basate su non meglio precisate
  "stime tecniche", non ricorrono in nessun altro caso di
  rapporto di lavoro di settori che pure hanno caratteristiche
  sotto certi aspetti assimilabili a quello agricolo.
    Si propone, in ultimo, con riferimento alla materia dei
  ricorsi, un criterio di certezza giuridica per il quale la
  proposizione del ricorso determini la sospensione del
  provvedimento nonché la previsione di termini più congrui per
  adire gli organi preposti.
    In conclusione al fine di rendere sempre più aderenti le
  disposizioni vigenti in materia alle esigenze reali della
  economia agricola italiana, si confida nella sollecita
  approvazione del provvedimento.
 
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