| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 25 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ha generalizzato la facoltà di chiamata
nominativa per tutti i datori di lavoro privati.
Tale generalizzazione non ha, tuttavia, riguardato il
settore agricolo per il criterio di specialità della legge n.
83 del 1970 sul collocamento in agricoltura che, palesemente,
non trova più fondamento nell'evoluzione dell'economia
agricola del Paese. Tale conclusione è confermata dal
contenuto di due specifiche circolari del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale relative alla citata legge n. 223
del 1991.
Con la prima circolare, dell'8 agosto 1991, la norma del
richiamato articolo 25 è stata ritenuta applicabile anche ai
datori
di lavoro del settore agricolo, mentre con la seconda
circolare del 5 settembre 1991, si revocava la precedente
indicazione, negando l'applicabilità della richiesta
nominativa concessa appena il mese precedente.
A prescindere dai gravi problemi di ordine applicativo
intervenuti nel periodo intercorrente fra le due circolari,
con conseguenti immaginabili disagi per le imprese agricole
impegnate proprio in quel periodo nelle operazioni di
raccolta, non sembra sussistano valide motivazioni per
giustificare l'esclusione del settore agricolo dalla sfera di
efficacia di una norma che tiene conto dell'esigenza reale di
una sempre maggiore elasticità del mercato del lavoro.
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Peraltro, lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nella scorsa legislatura, aveva rilevato la necessità
di riformare il mercato del lavoro in agricoltura, facendo
specifico riferimento all'evoluzione della normativa in
materia culminata nella legge n. 223 del 1991.
Pertanto, accanto all'avviamento su base nominativa e alla
estensione della chiamata diretta (articoli 1 e 2 della
presente iniziativa) è necessario introdurre in agricoltura
quei minimi criteri di flessibilità che possono permettere una
realistica gestione del mercato del lavoro consentendo l'avvio
di servizi di sostituzione in agricoltura (già largamente
diffusi negli altri Paesi comunitari e previsti dal
regolamento CEE n. 2328/91, articolo 3) e lo sviluppo del
rapporto di lavoro part-time (articolo 4).
Si tratta in pratica di formule più dinamiche di rapporto
(peraltro già patrimonio della agricoltura europea), che
soddisfano tra l'altro anche l'esigenza di rendere più stabile
le prestazioni a tempo determinato le quali, come noto,
rappresentano l'ipotesi normale di assunzione della manodopera
agricola (articolo 5).
Per tale ultima ragione, è infine necessario rimuovere
quegli ostacoli burocratici che, basandosi su superate
disposizioni legislative, possono di fatto impedire
l'avviamento al lavoro per particolari esigenze stagionali.
Per quanto concerne l'accertamento dei lavoratori, il
riordinamento su base più razionale dei relativi criteri e
contributi, era stato uno degli scopi che ci si era prefissi
di realizzare con il decreto legislativo n. 375 del 1993,
soprattutto al fine, da tutti condiviso, di impedire evasioni
previdenziali. Il citato decreto legislativo ha tuttavia posto
nella realtà le imprese agricole di fronte a nuovi e ulteriori
inutili adempimenti burocratici, per l'espletamento dei quali
verrebbe oltremodo ad
appesantirsi la relativa gestione amministrativa. Non solo,
ma il rifiuto di adempiere ad incombenze avvertite come
profondamente inutili e vessatorie da tutti gli imprenditori
interessati, rischia di tradursi nell'inosservanza anche delle
previsioni legislative realmente utili e funzionali al
corretto svolgersi dei rapporti di lavoro.
Le modifiche proposte nella presente iniziativa legislativa
all'articolo 6 si pongono, pertanto, il primo obiettivo di
razionalizzare ulteriormente alcuni obblighi quali, per
esempio, la tenuta del registro di impresa, con riferimento a
quelle aziende nelle quali l'uso di manodopera viene
considerato poco rilevante.
Inoltre, appare ugualmente necessario rendere più
realistiche e praticabili talune disposizioni sanzionatorie,
quali quelle relative al piano colturale il quale, come noto,
essendo una semplice previsione del fabbisogno di manodopera
occorrente per l'annata agraria successiva, non
necessariamente dovrà corrispondere alla realtà.
Quanto alle disposizioni relative ai controlli,
coerentemente a quanto già affermato dalla Corte di
Cassazione, si ritengono illegittime forme di accertamento
induttivo le quali, ancorché basate su non meglio precisate
"stime tecniche", non ricorrono in nessun altro caso di
rapporto di lavoro di settori che pure hanno caratteristiche
sotto certi aspetti assimilabili a quello agricolo.
Si propone, in ultimo, con riferimento alla materia dei
ricorsi, un criterio di certezza giuridica per il quale la
proposizione del ricorso determini la sospensione del
provvedimento nonché la previsione di termini più congrui per
adire gli organi preposti.
In conclusione al fine di rendere sempre più aderenti le
disposizioni vigenti in materia alle esigenze reali della
economia agricola italiana, si confida nella sollecita
approvazione del provvedimento.
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