| 1. I datori di lavoro del settore agricolo che, ai sensi
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono tenuti
ad assumere i lavoratori previa richiesta ai competenti organi
del collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori
mediante richiesta nominativa.
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