| 1. Ai datori di lavoro agricoli, che rivestano le
qualifiche di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a
titolo principale, è consentita l'assunzione diretta sino a
cinque lavoratori agricoli, con l'obbligo di dare
comunicazione della predetta assunzione all'ufficio del lavoro
e della massima occupazione competente entro trenta giorni.
L'assunzione diretta è altresì consentita, con le stesse
modalità, a tutti i datori di lavoro relativamente
all'assunzione di parenti entro il terzo grado ed affini entro
il secondo grado.
2. Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto
dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, e il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375.
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