| 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono
costituire associazioni aventi come finalità la gestione di
servizi di sostituzione nelle rispettive imprese agricole.
Tali associazioni, con un numero di soci non inferiore a sei,
senza fini di lucro, organizzano la sostituzione temporanea
del conduttore, di un compartecipante o di un dipendente fisso
nei casi di malattia,
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infortunio, maternità, formazione professionale, riposo
settimanale, ferie, fabbisogno supplementare di manodopera per
calamità naturali.
2. E' consentito il passaggio di lavoratori agricoli
direttamente dall'impresa nella quale sono occupati ad
un'altra ubicata nell'ambito territoriale della medesima
Commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura.
3. La Commissione provinciale per il collocamento in
agricoltura provvede alla programmazione dei flussi di
manodopera necessaria alle imprese associate di cui al comma
2.
4. E' abrogato il settimo comma dell'articolo 10 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
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