| 1. Ai contratti di lavoro agricolo a tempo determinato non
si applica la disciplina contenuta nella legge 18 aprile 1962,
n. 230, e, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore
a dodici giorni lavorativi, l'apposizione del termine deve
risultare dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro
agricolo alla competente sezione di collocamento.
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