| 1. Al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: "i datori di lavoro agricolo" sono aggiunte le
seguenti: "che impiegano nell'annata agraria manodopera
salariata per un numero di giornate superiore a 1.500";
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b) all'articolo 4, comma 1, al primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le parole: "che impiegano nell'annata
agraria manodopera salariata per un numero di giornate
superiore a 1.500";
c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1- bis. I datori di lavoro agricolo di cui al comma 1
possono affidare l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti
ai servizi delle associazioni di categoria organizzati anche a
mezzo di proprio personale dipendente, in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere e perito
commerciale";
d) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 sono
abrogati;
e) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le
parole: "entro il termine di trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il termine di novanta giorni";
f) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3- bis. La proposizione di ricorso alla Commissione
provinciale per la manodopera agricola ed alla Commissione
centrale determina l'automatica sospensione del provvedimento
impugnato".
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