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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2874
DDL0170-0002
Progetto di legge Camera n. 170 - testo presentato - (DDL12-170)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C170. TESTIPDL
...C170.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC170 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'impiego di etanolo anidro in
  miscela con la benzina è stato regolamentato in sede CEE con
  direttiva del 5 dicembre 1985.  Gli Stati membri sono tenuti ad
  ammettere la miscelazione fino al 5 per cento; la miscela può
  salire al 10 per cento se le pompe di distribuzione sono
  appositamente contrassegnate.
    La riduzione dell'uso del piombo nelle benzine è stata
  regolamentata dalla CEE con la direttiva del 20 marzo 1985.
  Gli Stati membri sono tenuti a introdurre una benzina senza
  piombo con indice di ottano ridotto a 95 RON (Research Octane
  Number).  Parallelamente rimane in distribuzione l'attuale
  benzina con piombo a 97 RON, nella quale però il contenuto di
  piombo deve scendere a 0.15 g/litro a partire dal 1^ giugno
  1991.
    La direttiva CEE del 20 marzo 1985 è stata recepita dallo
  Stato italiano solo il 28 maggio 1988.  L'industria petrolifera
  italiana ha ottenuto che la riduzione del piombo fosse molto
  graduale: da 0,4 g/l a 0.30 g/l dal 1^ aprile 1989 e solo dal
  1^ giugno 1991 a 0,15 g/l, valore che altri Paesi europei come
  la Germania hanno già da tempo adottato.
    L'etanolo può essere usato anche per produrre ETBE
  (Etil-ter-butil-etere), il quale, miscelato con la benzina dal
  10 al 20 per cento, conterrebbe ulteriormente l'effetto
  inquinante del carburante fossile e concorrerebbe a ridurre
  notevolmente la bolletta petrolifera.
    Per questa via si può estendere il campo di uso
  dell'etanolo e ridurre l'impiego di fonti di energia non
  rinnovabili.  L'etanolo può essere usato anche a fini
 
                               Pag. 2
 
  termici per migliorare la combustione nelle centrali
  termoelettriche.  In questo caso non è necessario procedere
  alla sua disidratazione, con sensibile risparmio nei costi di
  produzione.
    L'interesse maggiore nella produzione di etanolo di origine
  agricola risiede nelle ampie dimensioni del mercato di sbocco
  (energia, chimica, ecc.); nella facilità di produzione con
  processi che, pur suscettibili di notevoli miglioramenti, sono
  ampiamente noti; nella esistenza di materie prime che, finora
  destinate a scopi alimentari, già possono essere utilizzate
  oggi a questi fini (zuccheri, amidi) e alle quali si
  aggiungeranno, entro qualche anno, i lignocellulosici
  provenienti da paglie e cascami delle lavorazioni agricole,
  allargando sensibilmente le fonti di approvigionamento.
    In data 19 febbraio 1992 il Consiglio delle Comunità
  europee aveva adottato una proposta di direttiva concernente
  la riduzione dell'imposta di fabbricazione da applicarsi ai
  carburanti di origine agricola o "biocarburanti" (etanolo e
  biodiesel).
    Tale proposta era stata elaborata su iniziativa della
  signora Scrivener, commissario della DGXXI (Unione doganale e
  imposizione indiretta), in collaborazione con la DGVI
  (Agricoltura) e la DGXII (Affari scientifici, ricerca e
  sviluppo) e si inseriva quale prolungamento dell'accordo
  politico del 24 giugno 1991 al Consiglio ECOFIN sulla
  tassazione dei carburanti alternativi, rispecchiando gli
  orientamenti già assunti con le proposte di armonizzazione
  della struttura delle accise sugli oli minerali (COM
  91/43).
    Obiettivo della direttiva, emendata l'8 febbraio dal
  Parlamento europeo in seduta plenaria, era di stabilire una
  riduzione dei tassi di accise gravanti sui biocarburanti: a
  partire dal 1^ gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione non
  poteva superare il 10 per cento di quella applicata ai
  carburanti di origine fossile (benzina e gasolio) in ogni
  Stato membro.
    Il fine era quello di abbassare il prezzo di vendita dei
  biocarburanti in modo da renderli competitivi rispetto ai
  prodotti petroliferi e di creare al tempo stesso condizioni
  favorevoli per la messa a punto di programmi di riconversione
  industriale.
    La realizzazione delle due filiere (benzina e gasolio)
  consente inoltre di risolvere, anche se marginalmente, il
  problema dell'approvvigionamento energetico e di offrire uno
  sbocco alternativo alle eccedenze agricole: una parte
  dell'energia importata (idrocarburi) verrebbe infatti
  sostituita da energia prodotta all'interno della Comunità,
  generando tutta una serie di vantaggi in termini di crescita
  occupazionale, di bilancia commerciale e di bilancia dei
  pagamenti, vantaggi che verrebbero a compensare la temporanea
  riduzione del gettito fiscale negli Stati membri.
  Ambito di intervento della direttiva CEE.
      La misura legislativa interessa tutti i carburanti di
  provenienza agricola senza distinzione né sulla loro origine
  né sulla natura dei prodotti agricoli di base.
    All'interno della categoria "biocarburanti" vengono
  individuate due filiere: la filiera benzina e la filiera
  gasolio o diesel:
      filiera benzina: il carburante considerato è l'etanolo,
  alcool ottenuto per via fermentativa a partire da
  barbabietole, cereali, patate,  topinambour,  eccetera,
  che può essere utilizzato tal quale o in miscela.  Uno degli
  sbocchi più significativi del bioetanolo è l'ETBE
  (Etil-ter-butil-etere) che, utilizzato quale additivo,
  presenta la particolarità di aumentare il numero di ottani
  della benzina per autotrazione;
      filiera gasolio: vengono compresi sotto questa voce gli
  oli vegetali destinati ad alimentare i motori diesel.  L'olio
  vegetale puro (colza, girasole, soia, ecc.) richiede alcune
  modifiche di tipo tecnico, mentre il derivato (ottenuto
  attraverso un processo di transesterificazione con etanolo o
  metanolo) può essere utilizzato direttamente.
    La misura di defiscalizzazione riguarda tutti i possibili
  impieghi dei biocarburanti: auto private, trasporti pubblici,
  motori
 
                               Pag. 3
 
  agricoli, veicoli industriali, flotte municipalizzate e, nel
  solo caso del biodiesel, impianti di riscaldamento civile.
  Prospettive energetiche, agricole e ambientali.
    Tradizionalmente, gli elevati costi di produzione dei
  biocarburanti rispetto ai prodotti petroliferi hanno
  comportato una analisi sfavorevole della filiera in termini di
  prospettive di equilibrio economico.
    I biocarburanti rappresentano un'interessante destinazione
  non alimentare dei prodotti agricoli, con possibilità di
  utilizzo delle superfici attualmente a riposo  (set aside
  energetico) in accordo a quanto previsto dalla recente
  riforma della PAC proposta da Mac Sharry.  Un'alternativa
  particolarmente allettante per l'Italia che, nel 1991, ha
  ritirato dalla produzione oltre 600 mila ettari di terre
  arabili  (Set Aside no Food).
    Inoltre, la trasformazione dei prodotti agricoli e
  l'inevitabile creazione di impianti industriali in prossimità
  delle aree agricole per contenere i costi di trasporto della
  materia prima offre ottime prospettive occupazionali in ambito
  rurale.
    Il bilancio energetico dei biocarburanti è positivo,
  condicio sine qua  non per un loro futuro sviluppo: il
  totale dell'energia consumata nell'insieme del ciclo di
  produzione, trasformazione e distribuzione è inferiore al
  valore energetico del carburante ottenuto, considerato anche
  il possibile utilizzo dei co-prodotti derivati dai processi
  industriali.
    Innegabili sono i benefìci anche a livello ambientale: i
  biocarburanti immettono in atmosfera minor quantitativi di
  CO2, uno dei gas responsabili dell'effetto serra, e di SO2 -
  l'emissione è nulla nel caso del biodiesel, data l'assenza di
  zolfo nella materia prima -, uno dei gas responsabili del
  fenomeno delle piogge acide.
    Sensibile la riduzione di altri tipi di gas esausti, quali
  il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi incombusti (HC)
  e il particolato.
    Il contributo alla riduzione degli agenti inquinanti è di
  estrema rilevanza: il settore dei trasporti è infatti
  responsabile del 25 per cento delle emissioni di anidride
  carbonica all'interno della Comunità europea.
  Regime fiscale dei biocarburanti.
    A livello nazionale, etanolo e biodiesel sono soggetti alla
  medesima normativa dei carburanti e, in quanto tali,
  all'imposta di fabbricazione prevista rispettivamente per
  benzina e gasolio.  Nel caso specifico del biodiesel, per
  l'anno 1994 è stato esonerato dal pagamento dell'imposta un
  contingente di 125 mila tonnellate.
    Anche i contenuti del  summit  mondiale di Rio de
  Janeiro sull'ambiente richiamano l'umanità ad un maggior
  impegno di ordine ecologico e, quindi morale.  Compete al
  legislatore provvedere perché l'Italia non sia sempre l'ultima
  ad attuare i contenuti di così forte valenza ecologica.
 
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