| (Programma dimostrativo nazionale
dei biocarburanti).
1. Allo scopo di attuare gli obiettivi di protezione
dell'ambiente, di sviluppo dell'agricoltura, di promozione
delle innovazioni tecnologiche e di valorizzazione delle
risorse energetiche nazionali, la presente legge autorizza e
disciplina lo svolgimento di un programma dimostrativo
nazionale dei biocarburanti, per la durata di un triennio a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
attuativi della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, si intendono per
biocarburanti i seguenti prodotti:
a) biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di
olii vegetali e loro derivati, utilizzabile in sostituzione
del gasolio pr autotrazione o per uso riscaldamento;
b) alcool etilico anidro, prodotto da specie
vegetali alcoligene e da residui di origine agricola, da
utilizzare quale additivo alto-ottanico nelle benzine super
con piombo o senza piombo;
c) etere (ETBE), derivato dall'alcool etilico di
cui alla lettera b), da utilizzare quale additivo
alto-ottanico nelle benzine super con piombo o senza
piombo.
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