| (Piani di sperimentazione).
1. Il programma dimostrativo nazionale dei biocarburanti si
articola in due piani di sperimentazione:
a) piano di sperimentazione delle colture agricole
e di trasformazione di biocarburante dei relativi prodotti;
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b) piano di sperimentazione dell'impiego dei
biocarburanti in motore per autotrazione o in caldaie.
2. I piani di cui al comma 1 sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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