| (Piano di sperimentazione
delle colture agricole a scopo energetico).
1. Il piano di sperimentazione delle colture agricole è
predisposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente.
Il piano individua:
a) i tipi di coltura, i terreni e i comprensori
interessati, nonché le relative quantità annue;
b) i soggetti interessati alla coltivazione, alla
trasformazione, alla commercializzazione e all'uso finale dei
prodotti.
2. Il piano dispone le misure idonee affinché le
coltivazioni siano effettuate nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di messa a riposo periodica dei
terreni, nonché della tutela dell'ambiente e adottando, ove
possibile, le innovazioni tecnologiche atte al miglioramento
dell'efficienza e alla riduzione dei costi.
3. Possono essere ammessi al piano gli operatori che
dimostrino il possesso di qualificate strutture aziendali in
relazione ai fini del piano medesimo.
4. Il piano prevede la realizzazione di accordi tra le
diverse categorie interessate alla realizzazione del
programma.
5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali avvia la realizzazione di accordi di programma per
l'inserimento di attività di ricerca e sperimentazione di
supporto al piano di cui al presente articolo
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nei programmi di ricerca e sviluppo dello stesso
Ministero, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) e di altri enti di ricerca.
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