| (Piano di sperimentazione dell'impiego
di biocarburanti).
1. Il piano di sperimentazione dell'impiego dei carburanti
è predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali e con il Ministro
dell'ambiente. Il piano, tenuto conto delle caratteristiche
merceologiche dei prodotti oggetto della sperimentazione
definite da idonei istituti tecnici, individua:
a) i comprensori di sperimentazione dei
biocarburanti e le relative tipologie e quantità impiegate;
b) i controlli da effettuare sulle emissioni degli
automezzi o degli impianti che impiegano biocarburanti e sulla
qualità dell'aria nei comprensori di sperimentazione.
2. L'impiego di alcool etilico di origine agricola o del
suo etere (ETBE) di norma avrà luogo nelle benzine in
commercio.
3. Allo scopo di verificare la compatibilità ambientale di
una ulteriore riduzione degli idrocarburi aromatici nelle
benzine con l'attuale parco di autoveicoli, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
il piano può autorizzare tenori di composti ossigenati nelle
miscele di benzina superiori a quelli presenti nelle benzine
in commercio.
4. L'impiego di biodiesel nell'ambito del piano può
avvenire allo stato puro o con la miscelazione con gasolio di
origine idrocarburica.
5. Il piano indica le modalità delle campagne di vendita o
distribuzione dei biocarburi al di fuori della rete
distributiva, riservandoli a utenze determinate al fine di
valutarne gli effetti dell'utilizzo.
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6. Il piano prescrive controlli periodici delle emissioni
dei veicoli utilizzanti biocarburanti relativi in particolare
al monossido di carbonio (CO), agli ossidi di azoto (NOx),
all'anidride solforosa (SO2), agli idrocarburi incombusti
(HC), al benzene, agli aldeidi, agli inquinanti in forma di
particolato.
7. Il piano prescrive controlli periodici aggiuntivi sulla
qualità dell'aria ai fini della valutazione dell'impatto
ambientale dei biocarburanti utilizzati nel piano.
8. Il piano prescrive sistemi innovativi di protezione
degli addetti alla distribuzione dei carburanti sperimentati
nel piano.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato avvia la realizzazione di accordi di
programma per l'inserimento di attività di ricerca e
sperimentazione di supporto al piano di cui al presente
articolo nei programmi di ricerca e sviluppo dello stesso
Ministero, dell'ENEA, del CNR e di altri enti di ricerca. In
particolare saranno verificati i bilanci energetici
dell'intero ciclo, dalla coltivazione alla distribuzione e
all'impiego, nonché la compatibilità ambientale relativa
all'immissione nell'atmosfera dei diversi inquinanti.
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