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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2878
DDL0170-0006
Progetto di legge Camera n. 170 - testo presentato - (DDL12-170)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C170. TESTIPDL
...C170.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC170 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Piano di sperimentazione dell'impiego
                      di biocarburanti).
    1.  Il piano di sperimentazione dell'impiego dei carburanti
  è predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle risorse
  agricole, alimentari e forestali e con il Ministro
  dell'ambiente.  Il piano, tenuto conto delle caratteristiche
  merceologiche dei prodotti oggetto della sperimentazione
  definite da idonei istituti tecnici, individua:
        a)  i comprensori di sperimentazione dei
  biocarburanti e le relative tipologie e quantità impiegate;
        b)  i controlli da effettuare sulle emissioni degli
  automezzi o degli impianti che impiegano biocarburanti e sulla
  qualità dell'aria nei comprensori di sperimentazione.
    2.  L'impiego di alcool etilico di origine agricola o del
  suo etere (ETBE) di norma avrà luogo nelle benzine in
  commercio.
    3.  Allo scopo di verificare la compatibilità ambientale di
  una ulteriore riduzione degli idrocarburi aromatici nelle
  benzine con l'attuale parco di autoveicoli, ai sensi
  dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
  il piano può autorizzare tenori di composti ossigenati nelle
  miscele di benzina superiori a quelli presenti nelle benzine
  in commercio.
    4.  L'impiego di biodiesel nell'ambito del piano può
  avvenire allo stato puro o con la miscelazione con gasolio di
  origine idrocarburica.
    5.  Il piano indica le modalità delle campagne di vendita o
  distribuzione dei biocarburi al di fuori della rete
  distributiva, riservandoli a utenze determinate al fine di
  valutarne gli effetti dell'utilizzo.
 
                               Pag. 7
 
    6.  Il piano prescrive controlli periodici delle emissioni
  dei veicoli utilizzanti biocarburanti relativi in particolare
  al monossido di carbonio (CO), agli ossidi di azoto (NOx),
  all'anidride solforosa (SO2), agli idrocarburi incombusti
  (HC), al benzene, agli aldeidi, agli inquinanti in forma di
  particolato.
    7.  Il piano prescrive controlli periodici aggiuntivi sulla
  qualità dell'aria ai fini della valutazione dell'impatto
  ambientale dei biocarburanti utilizzati nel piano.
    8.  Il piano prescrive sistemi innovativi di protezione
  degli addetti alla distribuzione dei carburanti sperimentati
  nel piano.
    9.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato avvia la realizzazione di accordi di
  programma per l'inserimento di attività di ricerca e
  sperimentazione di supporto al piano di cui al presente
  articolo nei programmi di ricerca e sviluppo dello stesso
  Ministero, dell'ENEA, del CNR e di altri enti di ricerca.  In
  particolare saranno verificati i bilanci energetici
  dell'intero ciclo, dalla coltivazione alla distribuzione e
  all'impiego, nonché la compatibilità ambientale relativa
  all'immissione nell'atmosfera dei diversi inquinanti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-170 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0170 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=006 PAGFIN=0007 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=017000 00 FASCIDC=12DDL0170 SORTNAV=0017000 000 00000 ZZDDLC170 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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