| (Agevolazioni fiscali).
1. Per il periodo di sperimentazione indicato dal programma
di cui al'articolo 1 sono autorizzate l'esenzione totale
dall'imposta di fabbricazione per i prodotti di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1,
nonché l'esenzione in proporzione al contenuto di alcool
utilizzato per il prodotto di cui alla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 1.
2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è disposta
previa autorizzazione del Consiglio delle Comunità europee ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/82/CEE
del Consiglio del 19 ottobre 1992.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono stabilite le condizioni
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e le modalità tecniche cui subordinare la concessione
dell'agevolazione di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
altre disposizioni per la concessione dell'agevolazione di cui
al comma 1.
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