| (Fondo per la promozione dell'uso
dei carburanti meno inquinanti).
1. Per il finanziamento delle misure attuative del
programma di cui all'articolo 1 è istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
Fondo per la promozione dell'uso dei carburanti meno
inquinanti, con la dotazione finanziaria di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli introiti
derivanti dall'incremento del prezzo al consumo della benzina
e del gasolio per autotrazione pari a lire 3 al litro da
applicarsi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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