| (Modalità per l'effettuazione dei controlli).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i
Ministri della sanità, dell'ambiente e dei trasporti e della
navigazione, sono stabilite:
a) le modalità e le specifiche tecniche del
controllo annuale degli autoveicoli in relazione:
1) agli apparati di carburazione e agli apparati
rilevanti ai fini della riduzione degli inquinanti allo
scarico;
2) all'integrità dell'apparato silenziatore;
b) le modalità per la classificazione degli
autoveicoli in seguito al controllo di cui alla lettera a)
e per il rilascio della
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relativa attestazione da esporre sull'autoveicolo con le
stesse modalità previste per il bollo di circolazione.
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