| (Controlli).
1. Il controllo e la classificazione di cui all'articolo 7
sono effettuati dalle imprese di cui al comma 8 dell'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora il
controllo e la certificazione siano effettuati in difformità
dalle previsioni del decreto di cui all'articolo 7 della
presente legge si applicano le sanzioni di cui al comma 15
dell'articolo 80 del citato decreto legislativo.
2. Le autorità competenti in materia di circolazione
stradale provvedono:
a) ad effettuare controlli a campione sul parco
veicoli a motore circolante, al fine di verificare la
congruità della classificazione di cui all'articolo 7, comma
1, lettera b);
b) ad operare verifiche sull'attività di controllo
e di classificazione svolta ai sensi del comma 1.
3. Trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 7, chiunque circoli con un
autoveicolo che non sia stato sottoposto al controllo e alla
classificazione di cui al medesimo articolo 7, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a ottocentomila, raddoppiata in caso di reiterata
omissione della sottoposizione del veicolo al controllo e alla
classificazione.
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