| Onorevoli Colleghi! -- Il tartufo, da sempre considerato
prodotto pregiato di grande prestigio per le sue indubbie
qualità organolettiche e richiestissimo per innumerevoli
specialità gastronomiche della cucina internazionale, è
oggetto di crescente maggiore interesse da parte dei
ricercatori e degli operatori economici (nel solo Piemonte si
stima una produzione media annua di oltre 40 quintali per un
valore di circa lire 1.500.000.000).
La raccolta e la commercializzazione del tartufo hanno
assunto, soprattutto in questi ultimi tempi, un'importanza
sempre più elevata dovuta essenzialmente all'alto valore
economico di questo prodotto. Il mercato del tartufo risulta
infatti in via di
sviluppo sia in Italia che all'estero ed è legato ad un
continuo aumento del consumo correlato al miglior tenore di
vita della popolazione, che porta alla richiesta di prodotti
di pregio.
La ricerca del tartufo rappresenta in alcune zone una reale
integrazione del reddito degli operatori e quindi un freno ad
un ulteriore esodo dai territori più svantaggiati.
Purtroppo, però, tale attività risulta disciplinata con
norme che, tenuto conto delle esigenze locali, sono da
considerarsi inadeguate.
Con la presente iniziativa, all'articolo 1, si intende
integrare la documentazione richiesta per realizzare un
miglior controllo
Pag. 2
qualitativo sulla micorrizazione, in funzione naturalmente
sia della tutela dei produttori agricoli sia dei
consumatori.
La normativa sui tartufi inoltre non regolamenta
sufficientemente le modalità di raccolta, la professionalità
dei raccoglitori, la disciplina del commercio, eccetera, per
cui occorre, al fine di porre chiarezza ed evitare
conflittualità tra ricercatori e proprietari terrieri,
approvare delle disposizioni che prevedano la delega delle
funzioni amministrative e di vigilanza alle amministrazioni
provinciali.
Poiché le province sono gli enti competenti ed ai quali
sono già affidati compiti in materia di attività connesse o
che riguardano il patrimonio ambientale (quali la caccia e le
attività che hanno per oggetto i prodotti del bosco e del
sottobosco), si ritiene indispensabile una disciplina che
eviti la distruzione di tartufaie ed arrechi danni al
patrimonio ambientale, prevedendo che con un'intesa fra
province e
regioni tale attività venga regolamentata (articolo 3). In
particolare la legge 16 dicembre 1985, n. 752, pur avendo
migliorato ed ampliato quanto già previsto dalla legge 17
luglio 1970, n. 568, manca soprattutto di norme chiare in
materia fiscale. In considerazione del fatto che spesso
l'attività di raccolta non viene svolta nell'esercizio di
impresa, l'articolo 4 della presente proposta, ne prevede
l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, stabilendo
adempimenti a carico dell'acquirente operatore commerciale. Ai
fini della imposizione diretta tenendo conto della
occasionalità dell'attività e delle relative cessioni, si è
ritenuto di individuare un meccanismo forfettario di
determinazione del reddito imponibile. Inoltre, non potendosi
disconoscere la natura agricola del prodotto, si è provveduto
ad adeguare le tabelle allegate al decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, recante istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
| |