| 1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le regioni, d'intesa con le province, regolamentano i modi
di accesso dei cercatori di tartufi sul territorio di ogni
singola provincia e ne determinano il numero,
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calcolato in base alla compatibilità del rapporto tra
cercatori e territorio utile alla produzione di tartufi".
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