| 1. Le cessioni di tartufi freschi effettuate dai
raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientrano nel campo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di
imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei
termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve
essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; copia
della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente
di redditività del 15 per cento.
3. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero
5), e alla parte III, numero 21), le parole "esclusi i
tartufi," sono soppresse.
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