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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2889
DDL0171-0006
Progetto di legge Camera n. 171 - testo presentato - (DDL12-171)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C171. TESTIPDL
...C171.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC171 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Le cessioni di tartufi freschi effettuate dai
  raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della
  legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientrano nel campo di
  applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633.  I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di
  imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei
  termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in
  luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
  inapplicabilità di essa e la relativa norma.  La fattura deve
  essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo
  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; copia
  della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
    2.  I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito
  imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente
  di redditività del 15 per cento.
    3.  Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
  modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero
  5), e alla parte III, numero 21), le parole "esclusi i
  tartufi," sono soppresse.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-171 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0171 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=004 PAGFIN=0004 RIGFIN=026 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=017100 00 FASCIDC=12DDL0171 SORTNAV=0017100 000 00000 ZZDDLC171 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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