| (Ufficio del Garante).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito l'Ufficio del Garante dei diritti dei consumatori e
degli utenti, di seguito denominato "Garante". Al Garante,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
spetta:
a) promuovere il coordinamento delle attività di
difesa dei consumatori e
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degli utenti nei rapporti con il Parlamento, il Governo, le
regioni, gli enti locali, gli organismi internazionali e
comunitari, nel rispetto delle relative autonomie;
b) favorire la stipulazione di rapporti negoziali
collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le imprese e gli
enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e
servizi;
c) promuovere e coordinare l'attività del Consiglio
dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 3;
d) indirizzare, anche in relazione a singoli casi
ad esso segnalati, l'attività dei difensori civici, nonché
degli altri uffici istituiti dagli enti locali per la
protezione dei cittadini in materie attinenti ai consumatori e
degli utenti;
e) esaminare le richieste di intervento avanzate
direttamente da singoli cittadini o gruppi non organizzati,
attivandosi di conseguenza qualora ritenga la questione
sollevata anche di interesse generale o comunque diffuso;
f) trasmettere al Parlamento una relazione annuale
sull'attività dell'ufficio del Garante.
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