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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2894
DDL0172-0005
Progetto di legge Camera n. 172 - testo presentato - (DDL12-172)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C172. TESTIPDL
...C172.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC172 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Consiglio dei consumatori e degli utenti).
      1.  E' istituito il Consiglio dei consumatori e degli
  utenti, di seguito denominato "Consiglio", composto dai
  seguenti membri:
        a)  il Garante che lo presiede;
        b)  quattro esperti particolarmente qualificati,
  nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra
  studiosi, docenti ed esperti nelle materie attinenti al
  consumo ed ai servizi pubblici o comunque collettivi;
        c)  da dodici a venti rappresentanti, paritariamente
  ripartiti fra le associazioni nazionali dei consumatori e
  degli utenti su designazione delle stesse associazioni, che
  possono designare anche loro supplenti;
 
                               Pag. 7
 
        d)  un rappresentante del Consiglio nazionale delle
  ricerche (CNR);
        e)  un rappresentante dell'Istituto superiore di
  sanità;
        f)  un rappresentante dell'Istituto nazionale della
  nutrizione;
        g)  cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza
  dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
    2.  Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a
  partecipare esperti per le materie trattate.  Spetta al
  Consiglio:
        a)  esprimere pareri obbligatori non vincolanti
  sugli schemi di progetti di legge del Governo nonché sugli
  schemi di decreti e regolamenti che riguardino i diritti e gli
  interessi dei consumatori e degli utenti;
        b)  formulare ed eventualmente realizzare, anche in
  cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del
  Consiglio, proposte di intervento per le materie che
  riguardano la difesa dei consumatori e degli utenti, anche in
  riferimento ai programmi comunitari;
        c)  formulare ed eventualmente realizzare, anche in
  cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del
  Consiglio, programmi per lo sviluppo dell'informazione e
  dell'educazione dei consumatori e degli utenti;
        d)  proporre e realizzare studi, ricerche e
  conferenze per l'affermazione dei diritti dei consumatori e
  degli utenti;
        e)  stabilire rapporti con analoghi organismi
  pubblici o privati di altri Paesi.
    3.  Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo
  presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi
  membri.
    4.  Il Consiglio si avvale delle strutture e degli strumenti
  pubblici di informazione e controllo.  All'occorrenza può anche
  procedere alla pubblicazione di specifici strumenti di
  informazione.
 
                               Pag. 8
 
    5.  Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine
  di poter designare i propri rappresentanti nel Consiglio
  devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4,
  comma 2.
    6.  I componenti del Consiglio restano in carica per quattro
  anni; alla scadenza si procede al rinnovo dell'organismo.
    7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  da emanarsi sentito il Garante, sono stabilite le modalità di
  accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai
  laboratori di analisi pubblici o convenzionati.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-172 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0172 TOTPAG=0011 TOTDOC=0012 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=023 PAGFIN=0008 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=017200 00 FASCIDC=12DDL0172 SORTNAV=0017200 000 00000 ZZDDLC172 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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