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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28955
DDL2383-0002
Progetto di legge Camera n. 2383 - testo presentato - (DDL12-2383)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2383. TESTIPDL
...C2383.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2383 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Come è noto i grandi invalidi
  e mutilati di guerra, vittime civili di guerra, ex
  combattenti, ascritti alla prima categoria di pensione con
  assegno di super-invalidità, fruiscono da tempo di un numero
  illimitato di viaggi a tariffa ridotta sulle Ferrovie dello
  Stato.
    Tale concessione è stata ed è giustificata con la necessità
  di uno specifico risarcimento ai grandi invalidi di guerra più
  dolorosamente colpiti proprio nelle loro possibilità di
  comunicazione e di mobilità, non sollevando essa
  preoccupazione di carattere finanziario.
    Con la presente proposta di legge, si intende proporre un
  salto di qualità concedendo, a titolo di riconoscenza
  nazionale, ai grandi invalidi ascritti nella tabella E,
  lettera A), numero 1), allegata al testo unico approvato con
  decreto del Presidente
  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
  modificazioni, e soltanto ad essi, un particolare beneficio
  quale quello rappresentato dalla carta di libera circolazione
  di cui godono alcune categorie elencate nell'articolo 6 della
  legge 21 novembre 1955, n. 1108, fermi restando, naturalmente,
  gli attuali benefìci ferroviari per tutti i grandi invalidi di
  guerra.
    Si tratta di ciechi assoluti, molti dei quali colpiti da
  amputazioni, di amputati dei quattro arti, paraplegici e
  malati mentali gravi, di soggetti insomma che meritano
  particolare attenzione da parte di questo Parlamento, per il
  contributo di sangue che hanno dato per la Patria, e che dalla
  Patria attendono, oltre al risarcimento loro riconosciuto in
  termini monetari dall'articolo 1 del decreto del Presidente
 
                               Pag. 2
 
  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, quello in
  termini di servizi sociali in quanto, sono i più colpiti e
  fortemente limitati nelle possibilità di normale vita di
  relazione.
    Dopo circa cinquanta anni di soli riconoscimenti verbali, è
  venuto il momento di concretizzare, con questa legge, un
  beneficio a favore di coloro che hanno perduto, a causa delle
  gravità delle mutilazioni non soltanto l'integrità fisica ma
  con essa la libertà di movimento e perfino, in alcuni casi
  quella di provvedere anche alle necessità più intime.
    Per quanto estremamente ridotte siano le loro capacità di
  movimento, occorre
  quindi che la collettività nazionale le faciliti al massimo e
  se ne faccia carico.
    Infine non va sottovalutato il fatto che il provvedimento
  riguarda un numero veramente esiguo di pensionati, anch'essi
  purtroppo in sensibile diminuzione, si tratta infatti di soli
  2.500 circa grandi invalidi.  Pertanto lo Stato e la società
  hanno il dovere, quanto meno, di alleviare i continui disagi
  di questi benemeriti cittadini che devono affrontare tali
  viaggi (soprattutto per motivi di salute), nelle particolari
  condizioni cui versano per causa della guerra di cui loro
  sopportano il peso indelebile e dovranno sopportarlo per il
  resto della loro vita.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-2383 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2383 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=238300 00 FASCIDC=12DDL2383 SORTNAV=0238300 000 00000 ZZDDLC2383 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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