| 1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è
aggiunto, in fine, il seguente numero:
"10- bis. Ai grandi invalidi di guerra ascritti alla
lettera A), n. 1), della tabella E annessa al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6
ottobre 1986, n. 656".
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