| (Emissione obbligazionaria).
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad
emettere obbligazioni di durata decennale per un importo
totale di lire 7.000 miliardi. L'onere relativo, per capitale
e interessi, è a totale carico dello Stato.
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