| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
intende ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in
materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e
donna, che risultano fortemente insufficienti a consentire
agli operatori del settore - che sono in massima parte dei
piccoli imprenditori artigiani - il pieno esercizio della
propria attività, anche e soprattutto in relazione alla
concorrenza comunitaria. Tale proposta risponde alle
indicazioni pervenute dalle diverse associazioni di categoria
confederali.
L'apertura delle frontiere europee impone infatti una
riflessione sulle modalità di accesso alla professione in
esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il
rischio reale di vedersi imporre nei fatti una
regolamentazione che nasce da
diverse esigenze imprenditoriali e da diversi ambiti
normativi.
Pertanto, viene qui eliminata una modifica della legge 14
febbraio 1963, n. 161, già modificata dalla legge 23 dicembre
1970, n. 1142, finalizzata principalmente a ridefinire il
profilo professionale oggetto di regolamentazione, per
superare una vecchia impostazione che vede differenziate varie
specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà
imprenditoriale italiana ed europea, nella figura
dell'acconciatore, che si rivolge indifferentemente a soggetti
maschili o femminili, avendo come esclusivo scopo
professionale l'intervento sul capello.
Contestualmente, vengono rimodulati gli itinerari formativi
sulla base della normativa esistente a livello europeo, al
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di consentire la migliore integrazione degli operatori
italiani nel tessuto comunitario.
A tali necessità la proposta di legge si incarica di
assegnare precise risposte, attraverso l'introduzione di
apposite norme individuate a seguito di una attenta analisi
economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad
esse sottesi.
La definizione univoca ed unitaria del profilo
professionale risulta infatti necessaria, come già accennato,
per superare una ormai errata e superata classificazione dei
profili professionali, che allo stato attuale ha il solo
effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento
negli Enti amministrativi deputati alla regolamentazione delle
attività considerate - i comuni - con i prevedibili
sconcertanti effetti sugli operatori.
E' circostanza acquisita che, nei criteri, di rilascio
delle autorizzazioni, i comuni - sulla base di errate
interpretazioni della normativa - realizzano pregiudizievoli
discriminazioni tra le figure professionali di barbiere, di
parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna, con la
conseguenza di sottoporre le stesse a vincoli
ingiustificatamente restrittivi.
Tali posizioni discriminatorie contrastano, peraltro sia
con l'interpretazione fornita dal Consiglio nazionale
dell'artigianato - supremo organo consultivo per il settore
artigiano, insediato presso il ministero dell'industria -
parere espresso il 14 dicembre 1989, sia con l'orientamento
assunto dal Consiglio di Stato sentenza dell'11 gennaio 1989.
Entrambi concordano con la necessità e l'opportunità di
considerare unitariamente le figure professionali indicate.
Inoltre, va rilevato come la configurazione normativa
unitaria dell'attività in esame risulta tanto più necessaria
per rispondere a possibili - e probabili - spinte e
contraccolpi negativi che derivano dalla liberalizzazione dei
mercati europei del 1993.
Infatti la normativa CEE attualmente vigente in materia
(Direttiva CEE 82/489) prevede la possibilità per gli Stati
membri di regolare autonomamente l'accesso alla professione e
lo stabilimento a figure specializzate di acconciatore,
distinte a seconda che si rivolgono a uomini o signore;
pertanto la differenziazione in tre figure, ancora in essere
nel nostro ordinamento, va superata anche per consentire alle
imprese italiane la libera circolazione all'interno della
CEE.
Inoltre, la riflessione giuridica circa la revisione degli
itinerari formativi relativi all'acquisizione della
qualificazione professionale per l'esercizio della professione
di acconciatura non poteva prescindere dalla necessità di
realizzare una omogeneizzazione di tali requisiti con le
previsioni in materia della Comunità e di singoli Stati
membri. E' stato, pertanto, disegnato un sistema di formazione
professionale estremamente lineare ed omogeneo a livello
europeo.
Passando alle altre disposizioni proposte, vale osservare
come nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si
manifesti generalmente l'esigenza di poter fornire alla
propria clientela alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione
nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici,
parrucche ed altri prodotti affini, tutti inerenti alla
prestazione stessa e finalizzati a continuare o complerare il
trattamento effettuato nel salone.
Tale esigenza appare logica ed aderente alla attuale figura
di acconciatore, quale operatore qualificato e compotente ad
orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di
utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché
rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del
servizio.
La disposizione proposta tende quindi a semplificare le
procedure di vendita dei beni anzidetti, in armonia con le
previsioni della legge quadro per l'artigianato.
Un ultimo cenno sul regime transitorio finalizzato a
consentire la riqualificazione degli operatori con la sola
qualifica di barbiere, i quali possono conseguire la qualifica
di acconciatore mediante la frequenza di un apposito corso
regionale, ovvero dimostrando di avere in effetti svolto le
attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa
qualifica derivante dall'imperfezione della attuale normativa
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della sua - già rilevata - non rispondenza alle effettive
realtà del mercato.
Quindi il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore
potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere
che voglia crescere professionalmente potrà riqualificarsi con
un corso regionale ed infine il barbiere che vorrà restare
tale potrà farlo, senza danno per i suoi dipendenti, la cui
esperienza, con una minima integrazione
formativa (anche in costanza di rapporto di lavoro),
sarà valida ai fini dell'eventuale conseguimento della
qualifica di acconciatore.
In conclusione, pertanto, si raccomanda un sollecito
iter parlamentare sulla presente proposta di legge, al
fine di conferire certezza del diritto in materia e consentire
la piena operatività agli addetti del settore, nella logica
del mercato unico europeo.
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