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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28968
DDL2386-0002
Progetto di legge Camera n. 2386 - testo presentato - (DDL12-2386)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2386. TESTIPDL
...C2386.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2386 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  intende ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in
  materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e
  donna, che risultano fortemente insufficienti a consentire
  agli operatori del settore - che sono in massima parte dei
  piccoli imprenditori artigiani - il pieno esercizio della
  propria attività, anche e soprattutto in relazione alla
  concorrenza comunitaria.  Tale proposta risponde alle
  indicazioni pervenute dalle diverse associazioni di categoria
  confederali.
    L'apertura delle frontiere europee impone infatti una
  riflessione sulle modalità di accesso alla professione in
  esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il
  rischio reale di vedersi imporre nei fatti una
  regolamentazione che nasce da
  diverse esigenze imprenditoriali e da diversi ambiti
  normativi.
    Pertanto, viene qui eliminata una modifica della legge 14
  febbraio 1963, n.  161, già modificata dalla legge 23 dicembre
  1970, n. 1142, finalizzata principalmente a ridefinire il
  profilo professionale oggetto di regolamentazione, per
  superare una vecchia impostazione che vede differenziate varie
  specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà
  imprenditoriale italiana ed europea, nella figura
  dell'acconciatore, che si rivolge indifferentemente a soggetti
  maschili o femminili, avendo come esclusivo scopo
  professionale l'intervento sul capello.
    Contestualmente, vengono rimodulati gli itinerari formativi
  sulla base della normativa esistente a livello europeo, al
  fine
 
                               Pag. 2
 
  di consentire la migliore integrazione degli operatori
  italiani nel tessuto comunitario.
    A tali necessità la proposta di legge si incarica di
  assegnare precise risposte, attraverso l'introduzione di
  apposite norme individuate a seguito di una attenta analisi
  economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad
  esse sottesi.
    La definizione univoca ed unitaria del profilo
  professionale risulta infatti necessaria, come già accennato,
  per superare una ormai errata e superata classificazione dei
  profili professionali, che allo stato attuale ha il solo
  effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento
  negli Enti amministrativi deputati alla regolamentazione delle
  attività considerate - i comuni - con i prevedibili
  sconcertanti effetti sugli operatori.
    E' circostanza acquisita che, nei criteri, di rilascio
  delle autorizzazioni, i comuni - sulla base di errate
  interpretazioni della normativa - realizzano pregiudizievoli
  discriminazioni tra le figure professionali di barbiere, di
  parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna, con la
  conseguenza di sottoporre le stesse a vincoli
  ingiustificatamente restrittivi.
    Tali posizioni discriminatorie contrastano, peraltro sia
  con l'interpretazione fornita dal Consiglio nazionale
  dell'artigianato - supremo organo consultivo per il settore
  artigiano, insediato presso il ministero dell'industria -
  parere espresso il 14 dicembre 1989, sia con l'orientamento
  assunto dal Consiglio di Stato sentenza dell'11 gennaio 1989.
  Entrambi concordano con la necessità e l'opportunità di
  considerare unitariamente le figure professionali indicate.
    Inoltre, va rilevato come la configurazione normativa
  unitaria dell'attività in esame risulta tanto più necessaria
  per rispondere a possibili - e probabili - spinte e
  contraccolpi negativi che derivano dalla liberalizzazione dei
  mercati europei del 1993.
    Infatti la normativa CEE attualmente vigente in materia
  (Direttiva CEE 82/489) prevede la possibilità per gli Stati
  membri di regolare autonomamente l'accesso alla professione e
  lo stabilimento a figure specializzate di acconciatore,
  distinte a seconda che si rivolgono a uomini o signore;
  pertanto la differenziazione in tre figure, ancora in essere
  nel nostro ordinamento, va superata anche per consentire alle
  imprese italiane la libera circolazione all'interno della
  CEE.
    Inoltre, la riflessione giuridica circa la revisione degli
  itinerari formativi relativi all'acquisizione della
  qualificazione professionale per l'esercizio della professione
  di acconciatura non poteva prescindere dalla necessità di
  realizzare una omogeneizzazione di tali requisiti con le
  previsioni in materia della Comunità e di singoli Stati
  membri.  E' stato, pertanto, disegnato un sistema di formazione
  professionale estremamente lineare ed omogeneo a livello
  europeo.
    Passando alle altre disposizioni proposte, vale osservare
  come nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si
  manifesti generalmente l'esigenza di poter fornire alla
  propria clientela alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione
  nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici,
  parrucche ed altri prodotti affini, tutti inerenti alla
  prestazione stessa e finalizzati a continuare o complerare il
  trattamento effettuato nel salone.
    Tale esigenza appare logica ed aderente alla attuale figura
  di acconciatore, quale operatore qualificato e compotente ad
  orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di
  utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché
  rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del
  servizio.
    La disposizione proposta tende quindi a semplificare le
  procedure di vendita dei beni anzidetti, in armonia con le
  previsioni della legge quadro per l'artigianato.
    Un ultimo cenno sul regime transitorio finalizzato a
  consentire la riqualificazione degli operatori con la sola
  qualifica di barbiere, i quali possono conseguire la qualifica
  di acconciatore mediante la frequenza di un apposito corso
  regionale, ovvero dimostrando di avere in effetti svolto le
  attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa
  qualifica derivante dall'imperfezione della attuale normativa
  e
 
                               Pag. 3
 
  della sua - già rilevata - non rispondenza alle effettive
  realtà del mercato.
    Quindi il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore
  potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere
  che voglia crescere professionalmente potrà riqualificarsi con
  un corso regionale ed infine il barbiere che vorrà restare
  tale potrà farlo, senza danno per i suoi dipendenti, la cui
  esperienza, con una minima integrazione
  formativa (anche in costanza di rapporto di lavoro),
  sarà valida ai fini dell'eventuale conseguimento della
  qualifica di acconciatore.
    In conclusione, pertanto, si raccomanda un sollecito
  iter   parlamentare sulla presente proposta di legge, al
  fine di conferire certezza del diritto in materia e consentire
  la piena operatività agli addetti del settore, nella logica
  del mercato unico europeo.
 
DATA=950407 FASCID=DDL12-2386 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2386 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=238600 00 FASCIDC=12DDL2386 SORTNAV=0238600 000 00000 ZZDDLC2386 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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