| 1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna
di cui alla legge 14 febbraio 1965, n. 161, assumono la
denominazione di "attività di acconciatura", che comprende
ogni intervento volto alla modifica o al mantenimento
dell'aspetto estetico dei capelli ed al mantenimento e
ripristino delle condizioni fisiologiche del capello e del
cuoio capelluto, il taglio della barba, nonché ogni altro
servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto
dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla
legge 11 ottobre 1986, n. 713.
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