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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28970
DDL2386-0004
Progetto di legge Camera n. 2386 - testo presentato - (DDL12-2386)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2386. TESTIPDL
...C2386.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2386 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  La lettera  c)  del secondo comma dell'articolo 2,
  della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive
  modificazioni, è sostituita dalla seguente:
      " c)  della qualificazione del titolare o del
  direttore dell'azienda.  Nel caso di impresa gestita in forma
  societaria, la qualificazione professionale dovrà essere
  conseguita dalla maggioranza di soci nel caso di impresa di
  cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; per le altre imprese,
  dal direttore di azienda, dai soci che esercitano l'attività
  nell'azienda.  La qualificazione professionale di acconciatore
  si intende conseguita mediante il superamento di un apposito
  esame teorico-pratico, preceduto:
        1) dallo sviluppo di un corso regionale di
  qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900
  ore annue,
 
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  seguito da un corso di specializzazione della durata di un
  anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di
  acconciatura.  Al termine del corso di qualificazione viene
  rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al
  lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978,
  n. 845;
        2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa
  qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di
  apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25,
  della durata prevista dalla contrattazione nazionale di
  categoria, e seguito da appositi corsi regionali di almeno 300
  ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizione
  pratiche acquisite presso impresa;
        3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa
  qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di
  dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al
  lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di
  cui al numero 2)".
    2.  I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli
  esami di cui alla lettera  c)  del secondo comma
  dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come
  sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti
  dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria
  maggiormente rappresentative a livello nazionale.
    3.  I programmi di cui al comma 2 sono definiti nell'ambito
  dei contenuti tecnicoculturali stabiliti con decreto dal
  Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
  le ragioni e le organizzazioni delle categorie maggiormente
  rappresentative a livello nazionale.
    4.  Le ragioni possono istituire ed autorizzare lo
  svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente
  articolo anche presso scuole private, previa approvazione
  delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed
  esercitando la relativa vigilanza tecnica ed
  amministrativa.
 
DATA=950407 FASCID=DDL12-2386 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2386 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=017 PAGFIN=0005 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=238600 00 FASCIDC=12DDL2386 SORTNAV=0238600 000 00000 ZZDDLC2386 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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