| 1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 2,
della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:
" c) della qualificazione del titolare o del
direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma
societaria, la qualificazione professionale dovrà essere
conseguita dalla maggioranza di soci nel caso di impresa di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; per le altre imprese,
dal direttore di azienda, dai soci che esercitano l'attività
nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore
si intende conseguita mediante il superamento di un apposito
esame teorico-pratico, preceduto:
1) dallo sviluppo di un corso regionale di
qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900
ore annue,
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seguito da un corso di specializzazione della durata di un
anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di
acconciatura. Al termine del corso di qualificazione viene
rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al
lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845;
2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa
qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25,
della durata prevista dalla contrattazione nazionale di
categoria, e seguito da appositi corsi regionali di almeno 300
ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizione
pratiche acquisite presso impresa;
3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa
qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di
dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al
lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di
cui al numero 2)".
2. I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli
esami di cui alla lettera c) del secondo comma
dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come
sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti
dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. I programmi di cui al comma 2 sono definiti nell'ambito
dei contenuti tecnicoculturali stabiliti con decreto dal
Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le ragioni e le organizzazioni delle categorie maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
4. Le ragioni possono istituire ed autorizzare lo
svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente
articolo anche presso scuole private, previa approvazione
delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed
esercitando la relativa vigilanza tecnica ed
amministrativa.
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